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Vittime del Dovere, la Cassazione a SS.UU. amplia i criteri di assegnazione dei benefici

vittime del dovereNon più solo atti eroici: la sentenza della Cassazione allarga i criteri per ottenere i benefici riservati alle Vittime del Dovere e dà un nuovo indirizzo, destinato a fare giurisprudenza. In caso di diniego da parte dell’Amministrazione, si potrà infatti ricorrere direttamente davanti al Giudice del Lavoro per la tutela dei propri diritti e, in caso di sentenza favorevole, verrà riconosciuti immediatamente il diritto ai benefici.

Vittime del Dovere, le linee guida del Ministero 

 
Il ministero dell’Interno prevede un’attività solidaristica, riconoscendo un indennizzo, per gli operatori di polizia e altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio, o nell’espletamento delle funzioni di istituto, per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
  • nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
  • nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
  • nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
  • in operazioni di soccorso;
  • in attività di tutela della pubblica incolumità;
  • in attività di prevenzione e di repressione dei reati.
Sempre secondo il Ministero, sono considerati vittime del dovere anche coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali o operative. Il ministero dell’Interno provvede al riconoscimento dello status di vittima del dovere per gli appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Penitenziaria, alle Polizie Municipali e per gli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e stila la graduatoria delle vittime del dovere.
Il dipartimento della Pubblica Sicurezza sostiene con sussidi economici i familiari dei dipendenti deceduti o feriti nell’espletamento del servizio (per maggiori informazioni clicca qui).
 

Vittime del Dovere, la sentenza del 2017: ecco cosa cambia 

La sentenza della Cassazione a sezioni unite del 2017 ha contestato di fatto gli orientamenti troppo restrittivi dei Ministeri e ha ampliato i criteri di assegnazione dei benefici.

  • Confermando la giurisdizione del Giudice del lavoro, consente, dunque, a tutti coloro volessero impugnare i decreti negativi di farlo anche dopo 60 giorni, ovvero anche a distanza di anni! In questi casi, per far valere i propri diritti, si potrà promuovere ricorso al Tar o al Presidente della Repubblica. Potrà ricorrere anche chi in precedenza ha adito il Giudice amministrativo, senza successo. Si potrà inoltre chiedere al Giudice del lavoro di riesaminare i fatti di servizio, raccogliere testimonianze, disporre consulenze mediche per quantificare le invalidità e accertarne il collegamento con le particolari condizioni ambientali e operative. Si avranno dunque i tre gradi di giudizio con sentenze che, se favorevoli, riconosceranno direttamente il diritto ai benefici e a cui le Amministrazioni dovranno dare immediata esecuzione.
  • La sentenza spiega anche che per missione di qualunque natura deve intendersi qualsiasi compito, funzione, incarico, incombenza, mandato, mansione espletata dall’interessato nel quadro dell’ordinaria attività di servizio.
  • Chiarisce che le particolari condizioni ambientali od operative possono sussistere o sopravvenire anche durante lo svolgimento di un’ordinaria attività di istituto (come nel caso del ex-militare di Leva rimasto gravemente ferito durante un’esercitazione con l’esplosivo, leggi la sentenza della Cassazione). Danno titolo alla rivendicazione dello status di equiparato tutte le attività che espongono il lavoratore a maggiori rischi e pericoli e sono causa dell’invalidità. Un sentenza che contraddice quanto finora deciso dal Tar e argomentato dai Ministeri resistenti, secondo cui i benefici sarebbero dovuti solo in favore di quei soggetti che abbiano compiuto gesta eroiche in situazioni eccezionali o straordinarie.
In pratica, quel che conta ai della dichiarazione dello status di equiparato è il contesto in cui le invalidità sono state riportate, che deve essere caratterizzato da condizioni ambientali od operative tali da innalzare i rischi rispetto a quelli normalmente insiti negli ordinari compiti d’istituto.

 
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11/04/2022

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