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Diritto di accesso, entro quando l’amministrazione deve esibire i documenti?

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell’attività amministrativa volto a favorire la partecipazione e ad assicurarne l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa.

Diritto di accesso e termini per l’esibizione dei documenti

Diritto-di-accesso-agli-atti-amministrativi-come-cambia-370x230Ai fini dell’accesso cd. defensionale ai documenti amministrativi, cioè propedeutico alla miglior tutela delle proprie ragioni in giudizio, non rileva che quest’ultimo sia già pendente o da introdurre: la parte titolare di un interesse che la legittimerebbe a proporre una impugnazione ha il diritto (senza che neppure debba chiarire od anticipare, in concreto, la tipologia di azione che intende intentare) di acquisire la documentazione che in astratto la legittimerebbe ad intraprendere le dette azioni.

Entro 30 giorni l’Amministrazione a cui viene indirizzata un’istanza di accesso agli atti ha l’obbligo di rispondere producendo gli atti richiesti.

Ciononostante, di sovente, accade che l’Amministrazione non risponda entro i termini stabiliti dalla Legge, ma del tutto illegittimamente dilati dette tempistiche.

Diritto di accesso e il caso dell’U.S.R. Sicilia

L’U.S.R. Sicilia, ad esempio, in occasione dello scorso concorso a cattedre bandito con d.d.g. 105, 106 e 107 del 2016, ha addirittura stabilito – con una nota ufficiale – che tutte le istanze di accesso agli atti sarebbero state evase decorsi 60 giorni dall’inoltro della relativa richiesta.

Ebbene, in tali casi, quando l’Amministrazione deliberatamente decide di superare i termini di legge, riuscendo ad oltrepassare anche il termine di 60 giorni dall’inoltro della richiesta, viene in qualche modo lesa anche la possibilità di proporre un ricorso giurisdizionale.

Diritto di accesso e ricorso amministrativo (entro 60 giorni)

atti-bandi-accessoPiù precisamente, com’è noto, l’azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto.

Quando si concretizza la piena conoscenza dell’atto?

Pare opportuno precisare che, non di rado, soprattutto in materia di procedure concorsuali, i provvedimenti di esclusione di suddette procedure selettive non sono motivati o non riportano elementi tali da ricavarne l’astratta lesività.

In determinate circostanze, i soggetti che potrebbero essere lesi da un preciso provvedimento non hanno la possibilità di conoscerne la vera portata lesiva che può venire in luce solo a seguito dell’ostensione dei documenti richiesti con l’istanza di accesso agli atti.

Se i termini per l’accesso vengono deliberatamente disattesi dall’Amministrazione, ben può accadere che i soggetti che risultano lesi da provvedimenti conosciuti a seguito dell’istanza di accesso risultino privi di tutela giurisdizionale, una volta decorsi anche i termini per impugnare l’eventuale provvedimento di esclusione (non motivato) al Giudice Amministrativo.

In conseguenza di ciò, in determinate circostanze, la Giurisprudenza Amministrativa è intervenuta statuendo un importantissimo principio generale, volto a far salve le posizioni di ricorrenti che avevano potuto impugnare provvedimenti direttamente lesivi (come ad esempio le graduatorie di merito in materia di concorsi pubblici), solo oltre i 60 giorni dalla pubblicazione.

Ebbene, di recente il T.A.R. del Lazio – Roma, ma anche il Consiglio di Stato ha decretato che: “ai fini dell’individuazione della decorrenza del termine di decadenza per l’impugnazione, occorre che sussistano i due elementi della lesività e dell’illegittimità del provvedimento, con la conseguenza che la piena conoscenza dell’atto amministrativo, idonea a far decorrere il detto termine, esige anche la consapevolezza della portata lesiva dell’atto stesso e cioè dei vizi del provvedimento stesso che lo rendono non solo incidente nella sua sfera giuridica ma anche lesivo della stessa; peraltro, il ricorrente, se propone il ricorso oltre i sessanta giorni, deve soltanto provare che entro tali termini i vizi dedotti non erano conoscibili, incombendo all’Amministrazione convenuta di dimostrare il contrario (Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 maggio 1996 n. 679, Sez. V, 24 marzo 1998 n. 356, 7 marzo 1997 n. 214, CGA 26 febbraio 1987 n. 61 e 22 dicembre 1995 n. 388, nonché T.A.R. Puglia, sede di Barti, Sez. II, 25 febbraio 1997 n. 208, e TAR Sicilia, Sede di Catania, Sez. IV, 22 dicembre 2010 n. 4806)” (cfr. T.A.R. del Lazio – Roma, sez. IIIbis, sentenza n. 2513 del 16 febbraio 2017, ex multis T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, 1 dicembre 2011 n. 9464)

Alla luce di ciò, pertanto, qualora taluno venga a conoscenza di un provvedimento lesivo solo all’esito dell’accesso agli atti, potrà far decorrere i termini di impugnazione da quel momento e non già dalla pubblicazione ufficiale del provvedimento che decreta l’esclusione sic et simpliciter dalla procedura.

A cura dell’Avv. Floriana Barabata

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12/04/2022

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