Cerca

Abilitazione forense: il Tar del Lazio accoglie ancora i Ricorsi

burocrazia2-id11417Con due recentissime sentenze, rese dal TAR Lazio – Roma il 14 luglio 2015, i Giudici amministrativi dimostrano di voler soppiantare, in via definitiva, la precedente tesi fondata sulla sufficienza della motivazione resa attraverso la mera apposizione della votazione numerica, affermando coraggiosamente che essa non è più compatibile con il nuovo assetto normativo, indipendentemente dalla applicabilità o meno della nuova disciplina all’abilitazione in esame (Leggi la nostra tesi sull’argomento) .

Le sentenze in esame, di cui si riportano in calce le massime, mostrano che è possibile una interpretazione evolutiva volta a mettere in primo piano le esigenze di maggiore trasparenza e regolarità delle procedure abilitative, mettendo in discussione anche orientamenti giurisprudenziali “consolidati”, anche se avallati da pronunce della Corte costituzionale.

Si mette, finalmente, il punto sul dibattito circa la sufficienza della sola votazione numerica fornita dalla Commissione d’esame della procedura di abilitazione, affermando che questa, in assenza di criteri stringenti – e non meramente riepilogativi di quanto previsto dalla legge forense – attraverso i quali far comprendere ai candidati perché non hanno raggiunto la sufficienza e permettere agli organi di controllo di verificare la regolarità dell’iter logico seguito dalla Commissione d’esame, non può essere da sola idonea a fondare un giudizio di non ammissione alla prova orale.

Di seguito le massime più rilevanti delle sentenze in esame, del medesimo tenore per entrambe le pronunce:

1. Deve affermarsi l’insufficienza intrinseca, sul piano motivazionale, del giudizio di non idoneità degli scritti, basato sul mero voto numerico, formulato dalla Commissione nell’esame per l’abilitazione forense.

Il Collegio non ignora che la Corte Costituzionale (sentenza 8 giugno 2011, n. 175) ritiene che “il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell’esame de quo è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio tecnico-discrezionale finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l’ammissione all’esame orale”.

Ora, è noto che le interpretazioni adottate dalla Corte costituzionale nelle sentenze di rigetto non precludono – al giudice a quo come agli altri giudici – la possibilità di seguire altre interpretazioni ritenute compatibili con la Costituzione, posto che ogni giudice è titolare del potere-dovere di interpretare le leggi in piena autonomia ai sensi dell’art. 101, secondo comma, della Costituzione. (cfr. Cassazione civile, sez. un., 16 dicembre 2013, n. 27986).

2. Ciò è tanto più vero nella materia in questione, in quanto l’ordinamento di settore si è evoluto prevedendo espressamente – con la richiamata novella di cui alle l. n. 247/2012, che disegna una nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense – l’introduzione del meccanismo basato sulle annotazioni dirette sull’elaborato da esaminare (art. 46, comma 5). E se è vero che la norma transitoria di cui al successivo art. 49 ne ha differito l’applicazione, è pur vero che ciò non preclude una diversa ermeneutica del complessivo quadro normativo previgente.

In altri termini, non è preclusa a questo giudice una lettura della normativa settoriale la quale integri le disposizioni specifiche leggendole alla luce del fondamentale parametro di cui all’art. 3 l. n. 241/1990 e dei parametri costituzionali e comunitari connessi (cfr. A.P., 30 luglio 2014, n. 16).

3. Nel nostro caso, è evidente che il legislatore abbia inteso perseguire – nel contesto di una più ampia riforma del settore – anche l’obiettivo dell’incremento del grado di trasparenza dei giudizi di accesso alla professione. E’ quindi possibile coerentemente ritenere che, se da un lato la norma transitoria esclude l’obbligatoria applicazione dello specifico nuovo meccanismo individuato dal legislatore, tuttavia essa non preclude il riconoscimento – fatto inequivocabilmente proprio dal legislatore medesimo – dell’esigenza di una motivazione più trasparente, da salvaguardare secondo modalità rimesse all’Amministrazione nei singoli casi e valutabili ex post nella sede giurisdizionale, alla stregua di quanto enunciato in precedenza.

Né sarebbe corretto ritenere che in questo modo si verifichi una sostanziale disapplicazione della norma transitoria: essa non può essere considerata avulsa dall’ordinamento giuridico complessivo e, nel far salva l’applicazione del regime previgente, non circoscrive l’autonomia dell’interprete quanto alla ricostruzione del medesimo.

4. Questa soluzione interpretativa è anche pienamente coerente con l’intento riformatore della recente legislazione, che si manifesta anche con l’evoluzione normativa, di grande rilievo pratico e di principio, che si riscontra in materia di procedure concorsuali per l’accesso alla professione notarile: è noto, al riguardo, che l’art. 11, comma 5 del d. lgs. n. 166/2006, nel testo vigente, prevede che il giudizio di non idoneità sia “sinteticamente motivato con formulazioni standard, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati”.

5. Siffatto ordine di idee consente anche una più piena attuazione dei principi ricavabili dagli artt. 97, 24 e 113 Cost.; con la precisazione – quanto al buon andamento – che il legislatore e/o l’Amministrazione ben possono individuare dei criteri tali da conciliare l’esigenza di trasparenza con quella di efficienza, secondo una gamma di soluzioni variamente articolabili.

6. Quanto alla coerenza con l’ordinamento comunitario (e cioè alla necessità di pervenire a un’interpretazione che sia anche “comunitariamente” conforme), è appena il caso di rilevare:

6.1 da un lato, che la materia dell’esame di abilitazione forense attiene comunque all’ambito comunitario della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi, con le connesse esigenze concorrenziali (CGCE, ord. 17.2.2005, C- 250/03);

6.2 dall’altro, che il principio della motivazione è richiamato sia nell’art. 296, comma 2 TFUE, sia nell’art. 41 della Carta fondamentale dei Diritti dell’Unione Europea (da leggere in relazione all’art. 51 che ne estende l’applicazione agli Stati Membri), e come tale ha ricevuto importanti riscontri nella giurisprudenza della Corte di Giustizia (particolarmente chiaro, in ordine ai principi sopra menzionati, il dettato di CGCE, 22 marzo 2001, C – 17/99, per cui la motivazione deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo).

7. Alla luce di siffatte premesse, il Collegio ritiene che la questione della motivazione del giudizio negativo nelle prove d’esame o concorsuali non possa essere risolta astrattamente, o sulla base di un mero richiamo dei (non univoci) orientamenti giurisprudenziali, bensì (senza indebite generalizzazioni) solamente avendo riguardo alle caratteristiche di ogni singolo procedimento di esame, da valutarsi alla luce di una corretta ricostruzione del nesso tra normative di settore e principi generali dell’ordinamento nazionale e comunitario.

Pertanto, come già spiegato in precedenza (Leggi articolo), riteniamo che tutti gli aspiranti avvocati che abbiano ricevuto delle votazioni insufficienti agli elaborati possano presentare ricorso per richiedere l’ammissione alla prova orale e/o, in subordine, la ricorrezione dei propri compiti da parte di una Commissione d’esame differente, nel pieno rispetto del principio dell’anonimato. 

Per aderire al ricorso compilare il seguente Modulo

Le adesioni dovranno pervenire in studio entro e non oltre il 30 agosto 2015.

19/04/2017

Categorie

Hai bisogno di altre informazioni?

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Società

Inserisci I Dati E Ricevi La Diffida Pronta Con I Tuoi Dati!

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Impresa individuale

Inserisci i dati e Ricevi la diffida pronta con i tuoi dati!