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Bocciatura agli scritti d’avvocato: si può fare Ricorso?

esame-avvocato-modifica-della-pratica-forense_384235Il percorso con cui deve misurarsi l’aspirante avvocato prima di ottenere l’agognata abilitazione professionale è notoriamente lungo e faticoso. Bisogna armarsi di pazienza e di buone motivazioni. Non di rado, però, queste non bastano. Non è infrequente, infatti, che candidati brillanti inciampino già alla prova scritta dell’esame di abilitazione. I casi sono tanti: guardando alle proprie conoscenze,  ciascuno può fare una personale rassegna di casi di candidati  ben preparati il cui compito scritto sia stato misteriosamente valutato  insufficiente. Superata la prima fase di scoraggiamento, però, molti aspiranti avvocati hanno voluto vederci più chiaro per capire cosa non sia andato nelle loro prove. E le conclusioni sono davvero sconfortanti.  In spregio allo sforzo profuso, emerge troppo spesso che le Commissioni d’esame si dedicano alla correzione degli elaborati in modo frettoloso ed approssimativo, dedicando una media di cinque minuti a ciascuno di essi. Inoltre, i giudizi espressi – e le eventuali insufficienze – non sono quasi mai corredati da motivazioni espresse, né i compiti recano alcun segno, annotazione o sottolineatura che attestino una lettura attenta, capace di cogliere e segnalare le eventuali criticità degli scritti.

Di fronte a quest’insopportabile approssimazione, la voglia di ottenere giustizia spinge tanti aspiranti avvocati a promuovere delle azioni dinnanzi al Tar. Il panorama giurisprudenziale sull’argomento è stato, ed è bene precisarlo, ondivago e poco chiaro. Per anni, infatti, i giudici si sono divisi tra coloro i quali consideravano sufficiente il mero giudizio numerico e coloro i quali, di contro, ritenevano che la motivazione espressa, e una indicazione puntuale degli errori commessi nella stesura degli elaborati, fossero elementi irrinunciabili per una valutazione trasparente.

tar2La notizia è che oggi tale altalenanza di orientamenti potrebbe concludersi in favore dei ricorrenti. A soccorrere i candidati, infatti, è il legislatore che nella legge di riforma della professione forense impone alle commissioni d’esame nuove regole per la correzione dei compiti. Ed infatti, l’art. 46, comma 5, della l.n. 247 / 2012,  nel definire i criteri di valutazione delle prove,  stabilisce che «La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi  dai  singoli  componenti».  I criteri forniti dalla legge sono – come si vede – molto chiari. Sicché perfino l’orientamento più restrittivo della giurisprudenza amministrativa è fermo nel ritenere che, specie «nel caso di valutazione insufficiente che comporti la bocciatura, ma prossima tuttavia alla sufficienza, la commissione è tenuta a motivare succintamente per iscritto le ragioni che hanno indotto alla medesima bocciatura del candidato […] così da imporre una esplicazione fraseologica del punteggio numerico assegnato agli elaborati» (cfr., da ultimo, TAR Lombardia – Milano, 22 gennaio 2015, n. 400). Il solo voto numerico, dunque, non è considerato sufficiente ad assolvere l’onere motivazionale (Tar Lazio, sez. III, ord. 11 settembre 2014, n. 4280).

Quanto al tempo dedicato alla correzione, la legge non fornisce – ovviamente – indicazioni precise, ma è di tutta evidenza che un intervallo di 5 minuti sia troppo breve per consentire giudizio ponderato, specie ove si consideri che in questo brevissimo arco temporale dovrebbe concentrarsi tutta una serie di operazioni  che comprendono l’apertura della busta, l’ assegnazione del numero di correzione, la discussione dell’elaborato da parte dell’intera  Commissione, la raccolta dei voti ed infine la redazione della motivazione. Sulla scorta di osservazioni come queste, d’altronde, i giudici amministrativi si sono  trovati  spesso a censurare le correzioni effettuate in tempi  troppo brevi, reputandole «indice di una certa corrività nell’esaminare i compiti, perché una correzione collegiale di una prova che deve essere letta da un commissario a beneficio di tutti e poi valutata dagli altri difficilmente può concludersi in 6,15 minuti» (TAR Emilia Romagna – Bologna, 27 aprile 2015, n. 416).  In definitiva, come riconosciuto dal Consiglio di Stato, «il provvedimento di correzione degli elaborati scritti di un concorso pubblico corretti in tempi brevissimi è viziato da eccesso di potere il cui sintomo più vistoso è appunto il ridottissimo tempo impiegato per la correzione degli elaborati” (Sez. V, 13 maggio 2005, n. 2421).

Sarà la volta buona per ottenere delle procedure di correzione equilibrate e trasparenti? I concorrenti bocciati avranno diritto ad avere  giustizia? Ai Tar la prossima mossa…

Approfondimento a cura dell’Avv Simona Fell

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19/04/2017

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