L’ordine di demolizione rivolto, oltre che al proprietario non responsabile dell’abuso, anche a chi utilizza o ha la disponibilità dell’opera abusiva è illegittimo. Ad affermarlo una sentenza del Consiglio di Stato, secondo cui l’ordine di demolizione costituisce una sanzione penale «afflittiva». Ciò significa che può venire disposta soltanto in taluni casi.
Nel caso dell’ordine di demolizione, l’art. 31, comma 2 del Testo Unico dell’Edilizia prevede che la rimozione o la demolizione possano essere indirizzate esclusivamente «al proprietario e al responsabile dell’abuso» e non nei confronti del mero detentore, ancorché qualificato.
I giudici hanno ritenuto applicabile il principio ex art. 25 della Costituzione. secondo cui tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto, con ciò includendo anche l’applicazione dei principi di tassatività e determinatezza delle norme sanzionatorie.
Il Consiglio di Stato ha dunque stabilito che, come nell’ambito delle misure amministrative ad effetti limitativi della sfera giuridica, ci sia differenza tra sanzione “in senso stretto” e sanzione “in senso lato”, assegnando a ciascuna delle due categorie, garanzie sostanziali, procedimentali e giurisdizionali.
La sanzione in senso stretto, ovvero quella pecuniaria, è inflitta alla cui è estranea qualunque finalità ripristinatoria o risarcitoria. La commisurazione della “pena” non dipende dalla discrezionalità amministrativa, bensì presuppone una ponderazione di interessi, adeguata alla gravità della violazione commessa.
Alle sanzioni in senso lato, ovvero alle “sanzioni ripristinatorie” e interdittive, si applicano i principi dell’attività amministrativa tradizionale (dettate dalla legge generale sul procedimento amministrativo).
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10/08/2018