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Bandi trasferimenti, vittoria al CdS contro clausola discriminatoria!

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Erano già iscritti all’Università Magna Grecia di Catanzaro, ma in facoltà affini a Medicina e chirurgia e avevano fatto richiesta di immatricolazione ad anni successivi al primo, in virtù del pregresso percorso universitario presso lo stesso ateneo. Oggi, il consiglio di Stato dà ragione ai nostri ricorrenti, confermando il precedente decreto cautelare ottenuto dal Tar Lazio e conferma l’immatricolazione al secondo anno di Medicina.

In prima istanza, il nostro Studio legale aveva impugnato il Regolamento di Ateneo sulle modalità di trasferimento/passaggio di corso/abbreviazione di corso da altre università o da stessa università ai corsi di Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Professioni sanitarie, nella parte in cui prevedeva la ripartizione dei candidati a seconda della loro attuale iscrizione in Medicina e chirurgia, in Odontoiatria o in Professioni sanitarie, piuttosto che in altre facoltà e disponeva che per coloro che provenivano da una qualunque altra facoltà, diversa da quelle elencate il requisito del possesso di almeno 40 CFU, senza alcuna deliberazione sulla loro congruenza, o meno, col corso stesso, diversamente da chi sia già immatricolato in quest’ultimo in altro Ateneo, per il quale basta aver superato almeno un esame ed aver pagato le tasse.

I giudici del Consiglio di Stato, accogliendo le nostre argomentazioni e riformando l’ordinanza del TAR Lazio, ha affermato che “si può chiedere sì un minimo di CFU per l’iscrizione ad uno degli anni successivi al primo, ma sempre previa delibazione del loro contenuto e della loro congruenza con i corsi di laurea in Medicina o in Odontoiatria e, solo se il mancato raggiungimento dei CFU stessi discenda dal merito” poiché “il meccanismo di priorità posto dal regolamento d’Ateneo già in sé tende a marginalizzare indebitamente, senza alcuna indicazione correttiva o di recupero, chiunque provenga da un qualunque altro corso di laurea, pur con materie affini a quelle dei corsi di destinazione e che s’appalesa, nella predetta suddivisione, un fumus discriminatorio verso chi non sia già immatricolato «al medesimo corso di laurea in medicina e chirurgia», laddove è posta un’elevata soglia minima di CFU da convalidare, ben più gravosa per i soli studenti della ctg. E (quand’anche già laureati o con carriera scolastica impeccabile) a differenza degli appartenenti alle categorie superiori, fermo l’ulteriore effetto nocivo dell’assegnazione dei posti non in via meritocratica (ossia in base all’effettiva valutazione dei CFU ed alla loro congruenza con il corso di laurea di destinazione), bensì per provenienza“.

Il nostro staff legale, in vista dell’imminente pubblicazione dei bandi trasferimenti presso tutti gli atenei, continuerà a monitorare la situazione e qualora dovessero contenere la stessa clausola che discrimina coloro che provengono da un corso di laurea differente da Medicina/Odontoiatria, sarà pronto a tutelare i diritti di coloro che presentano domanda di partecipazione e vengono illegittimamente esclusi.

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21/04/2022

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