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Equipollenza titolo estero ai fini accademici

Hai conseguito un titolo di laurea all'estero e vuoi ottenere il riconoscimento in Italia? È importante, innanzitutto, individuare lo scopo per il quale si intende richiede l'equipollenza, prima di iniziare qualsiasi procedura valutativa. In base allo scopo, infatti, la competenza spetta ad Amministrazioni diverse. Le categorie di riconoscimento si distinguono in: • Riconoscimento accademicoRiconoscimento non accademico

Come riconoscere un titolo accademico estero

 

I titoli di studio conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia quindi, per potersene avvalere è necessario chiederne il riconoscimento accademico. Nel caso in cui il tuo titolo non sia abilitante, puoi effettuare la richiesta di riconoscimento del titolo accademico presso tutte le Università e gli Istituti di istruzione universitaria italiani.

L’art. 2 della Legge 148 del 2002, infatti, stabilisce che: “La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri ai fini:

1)  dell’accesso all’istruzione superiore,

2) del proseguimento degli studi universitari e

3) del conseguimento dei titoli universitari italiani,

è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell’ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia”.

La procedura di valutazione dei titoli esteri effettuata dalle Università ai fini dell’accesso ai corsi di primo ciclo (1) e al proseguimento degli studi (2) per l’accesso ai corsi di secondo e terzo ciclo, non trasforma il titolo estero in un titolo italiano, ma consente l’ingresso ai predetti corsi quando sono tutti rispettati (livello, natura, afferenza disciplinare, ufficialità del titolo e dell’istituzione e diritti accademici di ingresso a medesimi corsi nel sistema estero di riferimento)

Tuttavia, con tale procedura il tuo titolo verrà considerato idoneo solo per l’accesso ad un corso di studi italiano ma sarà privo di effetti legali.

(3) La procedura di valutazione dei titoli esteri di primo, secondo e terzo ciclo ai fini del conseguimento di un corrispondente titolo finale italiano ha, invece, lo scopo di rilasciare un titolo finale italiano, avente cioè valore legale nel nostro sistema.

Per poter conferire al titolo estero valore legale a tutti gli effetti (al pari di un titolo italiano), occorre avviare il procedimento di riconoscimento accademico ai fini dell’ottenimento del giudizio di equipollenza.

Il procedimento di equipollenza dei titoli esteri comporta una valutazione analitica da parte delle Università del percorso di studi estero onde verificarne la corrispondenza ad un analogo titolo italiano.

Ogni Ateneo esercita tale competenza nell’ambito della propria autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, indicando proprie modalità e tempistiche entro cui procedere con l’inoltro della richiesta.

È molto importante presentare tutti i documenti richiesti per evitare di perdere tempo prezioso con richieste di integrazioni o, nella peggiore delle ipotesi, ricevere un provvedimento negativo di non riconoscimento.

Una volta ricevuta la tua richiesta, l’Università è tenuta ad esaminarla dettagliatamente e, se completa di tutta la documentazione prevista, nel termine di 90 giorni, potrà emettere:

a) il rilascio del corrispondente titolo italiano senza la richiesta di sostenere ulteriori esami o di presentare elaborati finali (riconoscimento diretto);

b) la richiesta di sostenere ulteriori esami/ottenere ulteriori crediti e/o presentare elaborati finali per colmare la parte del curriculum degli studi non coperta dal titolo estero, al fine del rilascio del corrispondente titolo italiano; tale procedura è identificabile col termine di “abbreviazione di corso”;

b) il diniego al riconoscimento.

Se l’Università non rispetta il termine di legge di 90 giorni fissato dalla legge entro il quale concludere il procedimento di riconoscimento oppure se ha emesso un provvedimento negativo di non riconoscimento illegittimo perché infondato, potrai rivolgerti al Giudice amministrativo per contestare tale decisione, proponendo ricorso avverso il silenzio- inadempimento (nel primo caso) oppure ricorso avverso il provvedimento di diniego (nel secondo caso).

Pertanto, se vuoi conoscere nel dettaglio la procedura, quali sono i documenti indispensabili e vuoi essere sicuro di presentare correttamente la domanda di riconoscimento del tuo titolo estero, il nostro team specializzato è a tua disposizione.

Potremo svolgere una valutazione preliminare del tuo percorso formativo e dei documenti che possiedi, aiutarti nel reperire quelli corretti e assisterti durante tutta la procedura amministrativa, così da inquadrare correttamente il tuo percorso e facilitare l’iter di valutazione, nonché affiancarti nell’eventuale fase contenziosa per contestare un provvedimento illegittimo.

Se invece desideri richiedere il riconoscimento del tuo titolo professionale (come a esempio infermiere, medico, architetto, psicologo) l’iter va attivato tramite un’apposita istanza al Ministero competente. Per maggiori informazioni clicca qui.

Ottenere l'equipollenza del titolo

La procedura di riconoscimento dei titoli accademici esteri comporta la valutazione del titolo finale conseguito fuori dall’Italia, per l’ottenimento di un corrispondente titolo di studi italiano. Questa procedura ha l’obiettivo di rilasciare un titolo avente valore legale nel nostro Paese.

Tale procedura viene identificata con il termine “equipollenza”, anche se la Legge n. 148 del 2002 – di riferimento in materia – non utilizza più questo termine tecnico. La procedura di riconoscimento in Italia del titolo accademico conseguito all’estero è finalizzata a:

  • Accedere a un corso o proseguire gli studi (lauree, master universitari, dottorati);
  • Ottenere l’abbreviazione di carriera e/o il riconoscimento di periodi di studio o crediti;
  • Conseguire il titolo italiano corrispondente (riconoscimento totale o equipollenza).

In tutti i casi summenzionati, è necessario rivolgersi alle Università italiana per avviare la procedura. Generalmente, in ciascuna Università italiana, la competenza in materia di riconoscimento accademico del titolo estero spetta al Consiglio del corso di studio.

Attenzione. Potrebbero esserci accordi reciproci e specifici fra due Paesi ai fini dell’equipollenza dei rispettivi titoli. È il caso, ad esempio, dell’Italia e dell’Austria che, dunque, seguono procedure semplificate o, addirittura, automatiche!

 

Come riconoscere un titolo non accademico estero

Il giudizio di riconoscimento finalizzato (la vecchia Equivalenza) è un giudizio collegato a un caso specifico in base al quale si accerta che il titolo di studio estero equivale a un titolo di studio italiano, senza per questo conferire valore legale al titolo.

L’art. 5 della L. 148/2002, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona, ha stabilito espressamente che “il riconoscimento dei titoli accademici per finalità diverse da quelle indicate nell’articolo 2, è operato da amministrazioni dello Stato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, secondo procedure da stabilire con successivo regolamento di esecuzione”.

L’ordinamento italiano prevede le forme di riconoscimento finalizzate ad uno specifico scopo, che prevedono una valutazione più generale sul livello nel sistema educativo estero e sulle caratteristiche del titolo estero. Tale procedura permette di utilizzare il titolo di studio per obiettivi specifici senza che venga rilasciato un titolo italiano o senza ottenere il riconoscimento accademico e può essere utilizzata solo per i seguenti scopi:

  • attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria definitiva in caso di pubblici concorsi e progressione interna dei pubblici dipendenti;
  • accesso al praticantato o al tirocinio post-laurea;
  • iscrizione ai centri per l’impiego;
  • reversibilità pensione al superstite che studia all’estero:
  • riscatto degli anni di laurea;
  • partecipazione a selezioni per l’assegnazione di borse di studio e altri benefici (erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni);
  • attribuzione della qualifica di cooperante o volontario (legge 49 del 1987).

La competenza in questi casi è affidata a varie Amministrazioni dello Stato a seconda della tipologia di richiesta.

I cittadini UE e non Ue possono, ad esempio, partecipare ai concorsi pubblici italiani a condizione che presentino una dichiarazione di equivalenza del titolo conseguito all’estero e produce effetti giuridici solo per lo specifico scopo per cui viene richiesta. Tale riconoscimento ha, pertanto, valore solo per l’accesso al singolo concorso a cui si vuole partecipare e viene rilasciato solo quando effettivamente serve cioè in genere al momento del superamento.

Per partecipare ad altri concorsi occorrerà, quindi, richiedere un nuovo riconoscimento. Si tratta dunque di una richiesta valida soltanto per una singola occasione.

Tuttavia, tale procedura non si applica nel caso di “concorsi” riferiti a professioni regolate (es. insegnante) o nel caso di accesso a corsi di Dottorato di ricerca. Per il dottorato di ricerca è, infatti, necessario chiedere sempre l’equipollenza.

 

Problemi e soluzioni

Districarsi tra le varie procedure e modalità di presentazione della domanda non è semplice, ecco perché forniamo un supporto tecnico nell’individuazione dell’Università più consona rispetto al piano di studi conseguito all’estero, per ottenere più facilmente il riconoscimento senza vincoli illegittimi.

E infatti, una questione particolarmente delicata e affrontata in modo diverso a seconda dell’Università interpellata riguarda il riconoscimento del titolo estero afferente ai Corsi aventi in Italia un numero programmato (Medicina, professioni sanitarie…). In effetti, alcune Università, in maniera assolutamente erronea, decidono di subordinare il riconoscimento del titolo accademico alla sussistenza o meno di “posti” riferibili al contingente di posti banditi per quell’anno in Italia per gli studenti italiani.

Tale risposta da parte dell’Ateneo, tuttavia, è errata e in quanto tale assolutamente contestabile in quanto il limite dei “posti” non riguarda affatto chi si trova già in possesso di un titolo accademico straniero, e semplicemente ne richiede il riconoscimento, ai fini accademici, in Italia.

Ecco perché spesso non è semplice ottenere il riconoscimento e occorre il supporto di un legale per riuscire ad ottenere quello che dovrebbe spettare di diritto. Peraltro, il momento di presentazione della domanda varia a seconda del regolamento delle singole Università. In alcuni casi, la domanda può essere presentata indifferentemente in qualsiasi momento dell’anno accademico, mentre, in altri casi, la domanda può essere presentata soltanto in periodi specifici, trascorsi i quali dovrà attendersi l’anno accademico successivo. Anche, la documentazione richiesta varia da Università a Università, e sarà necessario versare un contributo, ai fini dell’avvio del procedimento presso il Corso di laurea prescelto.

Il nostro studio legale aiuta da anni italiani e stranieri nella tutela dei propri diritti in questo campo, permettendo di ottenere il pieno riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero. Clicca su INIZIA e compila il form per fare la tua segnalazione o essere ricontattato dal nostro staff legale specializzato!



16/05/2023

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