Il rider è il braccio operativo delle grandi catene di consegna a domicilio. Questa tipologia di lavoro viene usualmente inquadrata nella “para-subordinazione” (una forma mediana tra il lavoro dipendente e quello autonomo) e nelle forme del Co.co.co. (acronimo di Collaborazione coordinata e continuativa).
Il Rider tramite una piattaforma online gestita a distanza dal datore di lavoro riceve gli ordini da parte di una indefinita clientela reperita tramite siti internet o applicazioni smartphone, si occupa di processare tali ordini (dunque di ritirare l’ordine presso il venditore e consegnarlo al domicilio dell’acquirente) e di inviarne gli esiti al Committente.
Tramite la piattaforma il datore di lavoro è in grado di stilare delle classifiche sulle performance dei “Riders”, così da comprendere chi sia il più veloce nelle consegne, chi il più preciso, addirittura talvolta chi il più gentile secondo i feedback rilasciati dai clienti al momento della consegna a casa.
Tale prestazione, incredibilmente, viene svolta in totale assenza di tutele, di una retribuzione adeguata e sufficiente, delle prerogative previste dalla contrattazione di categoria.
Se fino ad oggi ciò è stato permesso, in quanto giustificato dalla cd. GIG ECONOMY, il D.lgs. 81/2015 (meglio conosciuto come Jobs Act) ne ha invertito la rotta, stabilendo all’art. 2 che: “A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.
Dunque, le modifiche normative hanno previsto la diretta applicabilità delle tutele già previste dalla contrattazione collettiva, anche in favore dei Riders.
E a puntualizzare detto principio c’ha pensato la Corte di Cassazione che con la Sentenza n. 1663/2020 ha ritenuto che “in un’ottica sia di prevenzione sia “rimediale”, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato quando la prestazione del collaboratore sia esclusivamente personale, venga svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi ed al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente”.
I riders potranno dunque richiedere il riconoscimento di tutte quelle garanzie, in maggior ragione economiche, che sino ad oggi sono state esclusivo appannaggio dei “colleghi dipendenti”, tra cui il riconoscimento delle differenze retributive calcolate su ogni singola ora di lavoro, sin dall’assunzione e sino all’effettivo riconoscimento del diritto, nonché le tutele anche in termini di sicurezza sul lavoro.
Il nostro Studio legale, da sempre al fianco dei lavoratori, ha attivato un’azione legale affinché i riders possano ottenere i benefici sopra descritti, rivolgendosi in particolare sia ai riders che hanno cessato la prestazione (i quali potranno richiedere le differenze retributive tra le somme percepite e quanto previsto dal CCNL logistica e merci), sia a quelli il cui rapporto di lavoro è ancora in corso (le cui tutele della subordinazione verranno riconosciute sin dal primo giorno di lavoro e per il futuro).
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“Riders, diritti e tutele“
17/04/2020