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Riders, diritti e tutele

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”RICORSO” color=”sky” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]I “Riders” sono lavoratori a tutti gli effetti e come tali ad essi andrà applicata la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Questo, in pillole, è il contenuto della Sentenza della Corte di Cassazione n. 1663/2020 che, recentemente, ha rigettato il ricorso di una nota Società del settore food delivery che, mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa era riuscita a eludere il disposto dell’art. 2 D.Lgs.  81/2015.

Infatti, se i “Riders” svolgono:

  • una prestazione esclusivamente personale;
  • svolta in maniera continuativa nel tempo;
  • con modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi ed al luogo di lavoro, organizzate dal committente (anche mediante comunicazione degli ordini con modalità telematica tipo tablets, cellulare ecc.)
  • con geo localizzazione attivata;
  • con obbligo di eseguire la prestazione in tempi stretti e imposti dalle esigenze aziendali,

dovranno anche ricevere un trattamento economico e le tutele del rapporto di lavoro subordinato, così come imposto all’art. 2 del D.Lgs. 81/15 che così recita: “A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente [anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”.

Il nostro Studio legale, da sempre al fianco dei lavoratori, ha attivato un’azione legale affinché i riders, categoria sino a oggi priva di effettive tutele, possano vedersi riconosciute le medesime prerogative dei Colleghi “impiegati” ai quali, la contrattazione collettiva di settore, garantisce standard lavorativi sicuramente maggiori.[/vc_column_text][vc_message icon_fontawesome=”fa fa-bullhorn”]

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Riders, diritti e tutele

[/vc_message][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”TIPOLOGIA DI RICORRENTE” color=”orange” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]Possono richiedere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato:

  • tutti coloro che hanno in essere (ovvero lo hanno già cessato) un contratto di lavoro con una società che esercita il controllo a distanza, coordinando in modo specifico e
    analitico la prestazione degli esecutori;
  • tutti coloro che, pur avendo cessato il rapporto di lavoro, ha prestato servizio per molte ore, superiori alle 600 ore complessive.

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”CHE COSA SI PUò OTTENERE” color=”green” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]Cosa si può ottenere in caso di accoglimento del ricorso:
Se il rapporto di lavoro è ancora in corso, la partecipazione alla controversia permetterà al ricorrente di poter richiedere le tutele di cui al CCNL logistica e merci livello V (quale
fattorino): dunque la differenza economica tra quanto già corrisposto dal datore di lavoro e quanto spettante da contratto collettivo. Il quantum da richiedere va calcolato in base al singolo caso e decorre dal primo giorno di lavoro e sino alla data del riconoscimento effettivo (al netto dell’eventuale prescrizione quinquennale già maturata alla data di proposizione del ricorso). Oltre alle indennità economiche previste dalla contrattazione e non contemplate dal contratto individuale.

Se il rapporto è già cessato, potranno richiedersi tutte le differenze retributive (tra quanto già percepito e quanto spettante dalla contrattazione di categoria) dall’inizio del rapporto e sino alla sua conclusione, oltre tutte le indennità economiche accessorie previste dal CCNL.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”TIPOLOGIA DI RICORSO E MODULISTICA” color=”vista_blue” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]Per aderire all’azione compila il nostro form!

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