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Mobilità 2017/18, Riconoscimento del servizio svolto nelle scuole paritarie

Con l’Ordinanza ministeriale del 12/04/2017, n. 221, il Miur ha dato ufficialmente avvio alla mobilità 2017/2018, determinando le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel Ccni relativo alla mobilità del personale scolastico per l’anno scolastico 2017/2018.

Anche quest’anno, ai fini della mobilità, non vengono considerati gli anni in cui i docenti hanno prestato servizio nelle scuole non statali. Infatti, ai fini della valutazione del punteggio in sede di mobilità, il pre-ruolo nelle scuole paritarie non viene riconosciuto in sede di ricostruzione della carriera. Tali disposizioni operano infatti un’evidente disparità di trattamento, avvantaggiando ingiustamente il docente che ha prestato servizio nelle scuole statali a scapito di coloro che hanno svolto analogo servizio presso le scuole “paritarie”.

Già lo scorso anno il nostro studio legale aveva denunciato tale irregolarità, ottenendo importanti vittorie in sede giudiziaria e permettendo ai docenti il riconoscimento degli anni pre-ruolo. Il Consiglio di Stato, con diverse ordinanze cautelari rese nello scorso mese di marzo, ha accolto gli appelli cautelari presentati dal nostro staff legale in riferimento al riconoscimento ai docenti del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie per violazione della L. n. 62 del 2000, della L. n. 107 del 2015, del D.M. n. 94 del 2016 e la inosservanza dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta discriminazione con riferimento al mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie.

E inoltre, in diverse occasioni, i Tribunali ordinari in funzione di Giudice del Lavoro hanno riconosciuto il diritto dei docenti ricorrenti ad avere riconosciuto tale punteggio per intero sia ai fini economici che giuridici.

Mobilità 2017/18, chi può fare ricorso?

Possono aderire al ricorso tutti i docenti che hanno prestato servizio nelle scuole paritarie (con anzianità di servizio di almeno 180 giorni per ciascun anno nelle scuole paritarie con decorrenza dall’anno scolastico 2000/2001).

Con la legge 62/2000 viene introdotta nel nostro ordinamento “la parità tra scuola pubblica e scuola privata”. Pertanto, al superiore fine del riconoscimento della “parità”, tale legge impone agli istituti scolastici il possesso di requisiti strutturali, organizzativi, contenutistici e di qualificazione del personale identici rispetto alle scuole statali. Requisiti il cui possesso deve, ovviamente, essere mantenuto anche dopo il riconoscimento della parità, in considerazione dei controlli a cui gli stessi istituti sono sottoposti ad opera degli Uffici Scolastici Regionali.

 Mobilità 2017/18, il quadro normativo

La Corte Costituzionale ha ribadito che le scuole paritarie sono tenute a garantire degli standard qualitativi identici rispetto a quelli delle scuole statali al fine “di garantire il ruolo riconosciuto alle scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione pluralistico, previsto dall’art. 33, quarto comma, Cost.” (Corte Costituzionale, Sentenza del 22.10.2014 n. 242).

E dunque, se le scuole paritarie sono per legge tenute ad erogare un servizio di identica consistenza rispetto a quelle statali, allora non si comprende per quale ragione l’esperienza professionale maturata al loro interno non debba essere valutata dall’Amministrazione allo stesso modo.

Ed ancora, il successivo D.L. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella Legge 20 agosto 2001, n. 333, all’art. 2, comma 2, con riferimento al riconoscimento/aggiornamento del punteggio nell’ambito delle graduatorie permanenti ha previsto che il servizio di insegnamento svolto nelle scuole paritarie è valutato nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.

È evidente, dunque, che tale disparità di trattamento violi espressamente il fondamentale “Principio di uguaglianza” garantito dalla nostra Carta Costituzionale, considerato che nessuna differenza di tipo oggettivo sussiste nella natura del servizio, ma riguarda esclusivamente il tipo di istituto in cui è stato reso.

Non ricorre, infatti, alcuna ragione obiettiva che possa giustificare la mancata attribuzione di punteggio al personale docente delle scuole paritarie, stante l’assenza di qualsiasi riferimento normativo che giustifichi tale disparità di trattamento.

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17/11/2017

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