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Prove scritte DSGA, cosa prevede il bando e come tutelarsi in caso di esclusione

Superata la preselettiva, i candidati del concorso DSGA dovranno adesso affrontare due prove scritte: la prima costituita da sei domande a risposta aperta, volta a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all’Allegato B del DM 863/2018; la seconda sarà invece una prova teorico-pratica, consistente nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto. Per ciascuna delle due prove, i candidati avranno a disposizione 180 minuti, incrementabili per i candidati disabili, secondo quanto previsto dall’articolo 20 della legge n. 104/92.

Essendo due prove di 180 minuti ciascuna, potrebbero svolgersi in più giorni e non nell’arco di una stessa giornata. Secondo l’articolo 13, comma 2, del bando di concorso “La prova scritta si svolge nella stessa data in ogni regione nelle sedi individuate dagli USR“.

Sempre l’art. 12 comma 6 del Bando di concorso prevede che “sono ammessi, alla fase successiva (prova scritta), un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso, per ciascuna regione. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito, nella prova preselettiva, un punteggio pari a quello del candidato collocato nell’ultima posizione utile”.

Tale criterio di valutazione ha ristretto in modo eccessivo la selezione, escludendo i candidati che hanno ottenuto almeno 60 punti su 100, con un bagaglio culturale sufficiente e idoneo per affrontare il prosieguo del concorso.

Secondo il nostro staff legale, le “soglie variabili”, condizionate dalla diversa affluenza degli aspiranti nei singoli territori, costituiscono un disincentivo allo studio ed alla formazione professionale, in aperta violazione degli artt. 33 e 34 Costituzione.

Per tale ragione, secondo il nostro staff legale ha diritto ad essere ammesso alla successiva prova scritta chiunque abbia ottenuto un punteggio di almeno 60/100, ovvero 6/10. Come abbiamo già dimostrato in procedure simili, è illegittima la doppia soglia di idoneità: oltre al raggiungimento della sufficienza, è previsto dal bando l’ammissione alla prova scritta di un numero di candidati triplo rispetto ai posti disponibili e non di tutti i candidati che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 60/100.

Possono inoltre partecipare tutti coloro che abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore all’ultimo ammesso in una regione differente dalla propria e che proprio in virtù del proprio punteggio sarebbe dunque rientrato e chiunque sia stato escluso poiché nella propria regione non rientra nella soglia pari a 3 volte anziché 4 dei posti banditi. 

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11/07/2019

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