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Ricalcolo pensione (art. 54), nostra vittoria per un sottoufficiale dell’Esercito!

8.000Arruolato nel 1980, era andato in congedo nel 2014, con la carica di sottoufficiale dell’Esercito. Ritenendo errato l’ammontare della propria pensione aveva chiesto il ricalcolo con l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 44% anziché di quella applicata del 35,9% avendo maturato una anzianità di servizio di anni 16, 11 mesi e 16 giorni, alla data del 31.12.1995, secondo quanto disposto dall’art. 54 del TU n. 1092 del 1973.
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Al rigetto della sua istanza, si è rivolto al nostro Studio legale per ottenere la dovuta tutela e il ricalcolo della propria pensione, con l’applicazione della corretta aliquota. La Corte dei Conti accoglie le nostre tesi e dispone il ricalcolo della pensione!
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Il riconoscimento della aliquota del 44% da applicare per il calcolo della pensione (aliquota pensionistica di cessazione) è infatti attribuito esclusivamente al personale militare, che all’atto della cessazione, può vantare una anzianità totale contributiva tra i 15 e i 20 anni, da liquidare con sistema di calcolo esclusivamente retributivo, mentre per le anzianità maturate prima del dicembre 1995, viene individuata un’aliquota di transito e non anche di cessazione.
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L’art. 54 va infatti interpretato nel senso che l’aliquota del 44% va applicata a coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni; che per il secondo comma spetti al militare l’aliquota dell’1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo e disciplina pertanto, l’ipotesi in cui il soggetto cessi dal servizio con anzianità maggiore di 20 anni,  per cui la disposizione del comma 1 non può considerarsi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio.
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In definitiva, per i militari che, alla data del 31.12.1995, vantavano un’anzianità di servizio utile inferiore a 18 anni, per i quali la pensione viene liquidata in parte secondo il sistema retributivo ed in parte con il sistema contributivo, per ciò che concerne la prima parte, continua a trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 (Corte conti Sez. I n. 422/2018).
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Pertanto la Corte dei Conti per la Regione Lazio, accoglie il nostro ricorso, disponendo il ricalcolo della pensione. 

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22/04/2022

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