Negli ultimi anni, migliaia di docenti hanno avuto la necessità di recarsi all’estero per conseguire il titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione sul sostegno. Circa 7mila insegnanti stanno ancora aspettando il riconoscimento del loro titolo. Anche il Tar oggi bacchetta il Ministero e accoglie i nostri ricorsi avverso il silenzio!
La questione del riconoscimento del titolo
Negli ultimi anni, migliaia di docenti hanno avuto la necessità di recarsi all’estero per conseguire il titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione sul sostegno. Ciò in quanto il conseguimento di tali titoli è particolarmente difficile in Italia – quandanche non impossibile – e oneroso: accedere ai cosiddetti corsi del TFA sostegno, infatti, richiede il previo superamento di un pubblico concorso e l’esborso di svariate migliaia di euro per la successiva iscrizione allo stesso.
Una volta conseguito il titolo all’estero, tuttavia, per potere insegnare in Italia, i docenti hanno necessità di attivare la procedura di riconoscimento dei titoli professionali esteri. Questa procedura mira a garantire che il titolo professionale ottenuto all’estero abbia validità legale in Italia e possa essere utilizzato ai fini dell’insegnamento a tempo determinato con contratti di durata annuale o per l’inserimento in ruolo.
La procedura di riconoscimento del titolo professionale conseguito all’estero estero in Italia ha lo scopo di:
- Conseguire il titolo italiano corrispondente;
- Accedere a concorsi pubblici riservati ai docenti abilitati o specializzati;
- Ottenere contratti di insegnamento più vantaggiosi in termini di punteggio e di durata o l’assunzione in ruolo.
In ogni caso, è necessario rivolgersi al Ministero dell’istruzione e del merito per avviare la procedura, il quale ha quattro mesi di tempo a disposizione per concludere l’istruttoria ed emettere un provvedimento di riconoscimento o di rigetto.
Quanto tempo occorre per il riconoscimento del titolo estero?
Per la presentazione della domanda non ci sono particolari vincoli temporali da rispettare. La si può presentare attraverso il portale professione docente appositamente predisposto dal Ministero, non appena si è in possesso della documentazione necessaria ad attestare lo svolgimento del percorso di abilitazione e/o di specializzazione ed il conseguimento del titolo
Il Ministero dell’Istruzione deve riconoscere i titoli professionali entro 4 mesi dalla presentazione della documentazione, ma purtroppo tali tempistiche non vengono rispettate, con grave nocumento per la progressione professionale dei docenti. Chi è in attesa del riconoscimento, infatti, può insegnare unicamente dalla coda delle graduatorie e non può aspirare ad accedere al ruolo.
Che significa equivalenza del titolo?
Nei mesi scorsi, l’Adunanza Plenaria è intervenuta sul riconoscimento dei titoli di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero. l’Adunanza ha specificato che il riconoscimento dalla direttiva 2005/36/CE, dando seguito a quanto predisposto dai Trattati europei, si propone di «facilitare il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati ed altri titoli stabilendo regole e criteri comuni che comportino, nei limiti del possibile, il riconoscimento automatico di detti diplomi, certificati ed altri titoli» (A.P. 18/2022).
In altri termini, nel valutare le istanze di riconoscimento, il Ministero dell’istruzione non può fermarsi ai risultati delle interlocuzioni con le autorità competenti degli Stati Membri di origine, ma deve necessariamente svolgere un’approfondita istruttoria sulla specifica formazione conseguita dal docente, in termini qualitativi e quantitativi.
In particolare, tali principi fanno riferimento ai titoli conseguiti in Romania e Bulgaria, ma possono perfettamente applicarsi anche ai titoli conseguiti in Spagna. Com’è noto, infatti, i docenti che hanno conseguito il titulo proprio in Spagna hanno fino ad ora incontrato difficoltà a ottenere il riconoscimento, atteso che il Ministero ha emesso provvedimenti di rigetto fondati unicamente sulla dichiarazione emessa dalle Autorità spagnole circa il valore non abilitante in Spagna.
Tempi troppo lunghi l’UE bacchetta l’Italia
Circa 7mila insegnanti stanno ancora aspettando il riconoscimento del loro titolo di insegnamento o specializzazione su sostegno ottenuti all’estero. La Commissione europea ha chiesto all’Italia di accelerare la procedura di riconoscimento dei titoli. Il danno è notevole perché i docenti non possono ottenere incarichi finché non avranno il riconoscimento definitivo del loro titolo.
Le nostre vittorie al Tar!
Con una serie di recenti sentenze, è intervenuto anche il TAR Lazio a sanzionare il comportamento illegittimo – in quanto tardivo – del Ministero, che lascia i procedimenti di riconoscimento dei titoli pendenti per svariati anni, così provocando un danno inestimabile nella progressione di carriera dei docenti interessati.
In particolare, il Tar Lazio ha accolto con Sentenza in fase cautelare i ricorsi avverso il silenzio dei docenti, nostri ricorrenti, riconoscendo l’inequivocabile sussistenza del requisito di urgenza e di estrema necessità dei docenti di concludere il procedimento di riconoscimento nel più breve tempo possibile.
Il Tar ha infatti rilevato che “Il Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, dovrà provvedere ad esaminare la documentazione specificatamente riferita alla posizione dell’odierna parte ricorrente, riferita al percorso di studi svolto all’estero ed ai titoli conseguiti in altro Paese membro della UE, al fine di verificare se essi siano coerenti con quanto richiesto dalla direttiva 2005/36/UE (e dalla normativa attuativa) al fine del riconoscimento della qualifica di docente specializzato nell’insegnamento di sostegno.
Deve, in proposito, richiamarsi quanto, da ultimo, rilevato dal Giudice d’appello (cfr. Sez. VII, 7 febbraio 2023, n. 1361), sulla base dei principi stabiliti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022, rese, invero, con riferimento al riconoscimento dei titoli di formazione professionale relativi al ciclo di studi post-secondari acquisiti in Romania, ma i cui principi rivelano positiva sovrapponibilità rispetto ai titoli conseguiti in qualsiasi Stato membro dell’Unione Europea); in particolare, con riferimento all’obbligo, in capo al Ministero dell’Istruzione e del Merito:
– “di esaminare le istanze di riconoscimento del titolo formativo conseguito all’estero …, tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno”;
– e di “valutare l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo, se del caso, opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE”;
con salvaguardia del principio, enunciato dalla Corte di Giustizia, per il quale «spetta all’autorità competente verificare, conformemente ai principi sanciti dalla Corte nelle […] sentenze Vlassopoulou e Fernandez de Bobadilla, se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o l’esperienza professionale ottenute in quest’ultimo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all’attività di cui trattasi».
Il nostro studio legale aiuta da anni italiani e stranieri nella tutela dei propri diritti in questo campo, permettendo di ottenere il pieno riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero. Clicca su INIZIA e compila il form per fare la tua segnalazione o essere ricontattato dal nostro staff legale specializzato!
12/05/2023