Dopo l’ammissione alle successive prove del concorso per i laureati (cat. D), il Tar Campania ha accolto i nostri ricorsi anche per i diplomati (cat. C) disponendo l’ammissione alle fasi successive o la ripetizione della prova per i candidati non ammessi.
Con il ricorso straordinario chiederemo infatti, per la categoria “diplomati” la ripetizione della prova scritta attraverso la predisposizione di una prova suppletiva alla quale potranno partecipare tutti coloro che, a prescindere dal punteggio, non hanno superato la fase preselettiva.
Sarà possibile aderire entro il 25 marzo!
25 marzo 2020
Clicca qui per scaricare i moduli di adesione – Cat. C diplomati
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Negli ultimi giorni, il nostro Studio legale ha ricevuto diverse segnalazioni di domande errate o fuorvianti presenti nella prova scritta del concorso Ripam Campania. Una volta accertata l’erroneità del quesito sarà possibile contestarlo per ottenere l’aggiornamento del punteggio e dunque l’ammissione alle successive prove del concorso.
Vuoi sapere se puoi contestare una o più domande errate? Clicca qui e leggi la nostra guida
Possono aderire al ricorso i candidati che con la rettifica del punteggio (anche contestando più domande) possono ottenere un punteggio pari o superiore all’ultimo ammesso. Pertanto può proporre questa tipologia di ricorso solo il candidato che ha già ottenuto un punteggio limite all’ammissione alle successive prove.
Per contestare le domande errate è necessario proporre un ricorso di tipo individuale, “modellato” sulla posizione personale del concorrente.
Ad ogni modo, è possibile anche proporre dei ricorsi collettivi a condizione che:
– tutti i ricorrenti del ricorso contestino le stesse domande;
– tutti i ricorrenti abbiano dato la stessa risposta (o non risposta).
Domanda n. 32 Test A / n. 33 Test B – mercoledì 12 febbraio 2020 ore 14:30 per la categoria CFD/CAM
- La TASI:
a) è il tributo diretto a coprire il costo per i servizi indivisibili forniti dai comuni, quali illuminazione, sicurezza stradale, gestione degli impianti e delle reti pubbliche, ecc.: i criteri per determinare quali immobili siano soggetti alla TASI sono i medesimi previsti per la TARI
b) il tributo diretto a coprire a coprire il costo per i servizi indivisibili forniti dai comuni, quali illuminazione, sicurezza stradale, gestione degli impianti e delle reti pubbliche, ecc.; i criteri per determinare quali immobili siano soggetti alla TASI sono del tutto diversi da quelli previsti per la TARI
c) il tributo diretto a coprire il costo per i servizi indivisibili forniti dai comuni, quali illuminazione, sicurezza stradale, gestione degli impianti e delle reti pubbliche, ecc.; i criteri per determinare quali immobili siano soggetti alla TASI sono in parte diversi da quelli previsti per la TARI
L’amministrazione indica la risposta A) come esatta.
Tuttavia la legge di stabilità 2016 dispone l’esenzione per l’abitazione principale: viene eliminata la TASI sull’abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l’inquilino l’immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).
Il regolamento TARI prescrive all’art. 8 – ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI 1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree ove, secondo la comune esperienza, e fatta salva ogni prova contraria, non si producono rifiuti urbani per la loro natura, ovvero per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
Per tale differenza la risposta corretta dovrebbe essere la C).
Un quesito è fuorviante e dunque errato. Nella domanda n.18 del test PUC si legge:
- “La L.R. 15/2008 stabilisce che in Campania, nell’esercizio dell’attività di Bed & Breakfast all’interno dell’abitazione dell’esercente, non si possono utilizzare poi di __ camere per un totale complessivo di ___ persone”.
Tuttavia, la legge richiamata nella domanda, la L.R. 15/2008 fa riferimento ad Agriturismi, non a B&B come richiesto nel test, che sono invece disciplinati dalla L.R. 5/2001.
CLICCA QUI PER SCARICARE IL MODULO DI ADESIONI RICORSO DOMANDE ERRATE- LAUREATI
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CLICCA QUI PER SCARICARE IL MODULO DI ADESIONI RICORSO DOMANDE ERRATE- DIPLOMATI
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60 giorni dalla pubblicazione degli esiti