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Ricorso mobilità 2021/2022

[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”38455″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_text_separator title=”MOBILITÀ 2021/2022″ color=”pink” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]Pubblicata lo scorso 29 marzo l’ordinanza ministeriale attuativa della procedura di mobilità 2021/2022. Anche quest’anno la procedura presenta diverse illegittimità ed esclude migliaia di docenti dalla possibilità di partecipare alla procedura di mobilità o di godere delle precedenze previste dalla legge o, ancora, di usufruire del punteggio legittimamente spettante.

Ci riferiamo, in particolare, alle seguenti categorie di docenti:

  1. Docenti ai quali si applica il vincolo quinquennale;
  1. Docenti referenti unici di parenti ed affini entro il 3 grado disabili in situazione di gravità l.104/1992 art 3 c.3 interessati ad ottenere un trasferimento interprovinciale;
  1. Docenti che non riescono ad ottenere il trasferimento a causa del mancato riconoscimento del punteggio relativo al servizio presso la scuola paritaria;
  1. Docenti che non riescono ad ottenere il trasferimento a causa del mancato riconoscimento del punteggio relativo alla frequenza della SISSIS;
  1. Docenti con figli di età inferiore agli anni 3 (ex art 42 bis dlgs 151/2001).

Per tali ragioni, il nostro studio, da sempre vicino al mondo dei docenti ha deciso contestare le eventuali esclusioni e accompagnare gli insegnanti in tutte le fasi dalla predisposizione della domanda al successivo reclamo e/o ricorso da proporre all’esito della pubblicazione dei movimenti.[/vc_column_text][vc_text_separator title=”VINCOLO QUINQUENNALE” color=”orange” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]A) Docenti della scuola secondaria di I e II grado assunti dalle graduatorie di merito del concorso straordinario 2018, i quali sono costretti a rimanere per cinque anni nella stessa scuola, per la stessa classe di concorso e tipologia di posto.

L’articolo 13 comma 3 del D.lgs 59/2017, come modificato dalla Legge n. 145/2018 specifica che “Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso”.

Questi docenti dovranno, quindi, rimanere per 5 anni. Il nostro ricorso è volto dunque a consentire anche ai docenti assunti con il concorso straordinario 2018 nell’a.s. 2019/2020 (anche ex DM 631/2018) di poter presentare domanda di mobilità territoriale.

B) Docenti immessi in ruolo nell’a.s. 2020/21, i quali, a prescindere dal canale di assunzione, sono costretti a rimanere per cinque anni nella stessa scuola, per la stessa classe di concorso e tipologia di posto.

A tali docenti si applica il comma 17-octies dell’art. 1 del D.L. n. 126/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 159/2019, ai sensi del quale: “A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo inde-terminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico”.

C) Docenti con figli inferiori a tre anni sottoposti al vincolo quinquennale, i quali, a causa delle illegittimità dell’o.m. 106/2021, non potranno richiedere assegnazione triennale ai sensi dell’art 42 bis d.lgs 151/2001

D) Docenti sottoposti al vincolo quinquennale referenti unici di parenti ed affini sino al terzo grado in situazione di handicap grave ex art. 3, comma 3, della l. 104/1992, il cui handicap sia intervenuto antecedentemente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi di concorso ovvero all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (Gae).[/vc_column_text][vc_text_separator title=”REFERENTI UNICI DI PARENTE CON L.104″ color=”sky” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text] Docenti con diritto di precedenza in quanto referenti unici di parente ed affine disabile sino al terzo grado (ex legge 104/1992 art. 3, comma 3).

Tale precedenza è riconosciuta unicamente nella mobilità provinciale. Per potere ottenere il riconoscimento della precedenza, tali docenti dovranno presentare domanda di mobilità, e in caso di rigetto contattare il nostro Studio per presentare Reclamo.[/vc_column_text][vc_text_separator title=”SERVIZIO PRE-RUOLO” color=”sandy_brown” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]Come già accaduto in passato, il punteggio riconosciuto nella domanda di mobilità, convalidata dall’Ufficio Scolastico Provinciale di competenza, non terrebbe conto di determinate precedenze spettanti.  .

Mancherebbe dal punteggio totale, il computo relativo al servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie. Anche in questo caso, sarà necessario presentare Reclamo da inviare direttamente all’Ufficio Scolastico Provinciale di competenza, entro 10 giorni dal ricevimento dell’email di “Notifica di convalida della domanda”.

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”SPECIALIZZAZIONE SISSIS” color=”green” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]Nonstante le diverse vittorie sul punto, le Usr continuano a non riconoscere il punteggio relativo al servizio e per il conseguimento del titolo SSIS (pari a 12 punti) in violazione dell’1. comma 6-ter, della legge 306/2000.[/vc_column_text][vc_text_separator title=”PRECEDENZA PER FIGLI MINORI DI 3 ANNI” color=”turquoise” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]Docenti genitori di figli di età inferiore ai tre anni interessati ad ottenere l’assegnazione temporanea ex art 42 bis dlgs 151/2001

Malgrado il chiaro disposto legislativo, l’Amministrazione scolastica, in maniera del tutto illegittima, omette di applicare l’art. 42bis del D. Lgs. 151/2002 ai sensi del quale “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato per un periodo complessivamente non superiore a tre anni ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”IL RICORSO” color=”vista_blue” style=”shadow” border_width=”2″][vc_message message_box_color=”success” icon_fontawesome=”fa fa-download”]

Clicca qui e scarica i moduli di adesione al ricorso

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