Ricorso mobilità 2017/18 – Le illegittimità sulla MOBILITA’ 2017/2018
Con l’Ordinanza Ministeriale del 12/04/2017, n. 221, il MIUR ha dato ufficialmente avvio alla mobilità 2017/2018, determinando le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel CCNI relativo alla mobilità del personale scolastico per l’anno scolastico 2017/2018, sottoscritto definitivamente giorno 11/04/2017.
Lo Studio Legale Leone-Fell & Associati, con gli avvocati Leone-Fell-Saia da sempre al fianco dei docenti, anche per questa mobilità denuncia le diverse illegittimità che investiranno moltissimi insegnanti. Come se non fossero state già abbastanza le illegittimità che hanno dovuto subire i docenti lo scorso anno scolastico, con la mobilità straordinaria 2016/2017, che ha determinato il trasferimento dei precari delle GAE nei più disparati ambiti territoriali nazionali, a migliaia di chilometri di distanza dai loro affetti familiari e dalle loro vite.
Ricorso mobilità 2107/18: mancata valutazione del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie
Come abbiamo denunciato lo scorso anno, e dopo le vittorie in sede giudiziaria (clicca qui per leggere), anche questa mobilità continua ad ignorare i docenti che hanno prestato servizio nelle scuole non statali prima dell’agognato ruolo.
Ed infatti, ai fini della valutazione del punteggio in sede di mobilità, il pre-ruolo nelle scuole paritarie non verrà riconosciuto in sede di ricostruzione della carriera.
Più precisamente, la tabella di valutazione dei titoli allegata al n. 2 al CCNI 2017/2018 (TABELLA A) – Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo), con riferimento specifico alla valutazione dell’ANZIANITA’ DI SERVIZIO (Tabella A1, lettera B) e NOTE COMUNI), ha stabilito l’attribuzione di 6 punti per la mobilità volontaria e di 3 punti per la mobilità d’ufficio, limitatamente al servizio prestato nelle scuole statali, parificate o pareggiate, così escludendo il servizio prestato nelle scuole paritarie.
A tal proposito, il Consiglio di Stato ha accolto recentemente l’appello cautelare dei nostri ricorrenti, quali docenti che avevano prestato il servizio pre-ruolo nelle scuole paritarie, ritenendo fondata la censura lamentata dai nostri legali in ordine alla violazione della L. n. 62 del 2000, della L. n. 107 del 2015, del D.M. n. 94 del 2016 e la inosservanza dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta discriminazione con riferimento alle tabelle di valutazione di cui all’O.M. 241/2016 (così anche dall’O.M. 221/2017), laddove, nel disciplinare la procedura di mobilità del personale docente, era stata prevista l’attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie.
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Ricorso mobilità 2107/18, mancato riconoscimento della precedenza ex art. 33 L. 104/92 per la mobilità interprovinciale.
Anche in questo caso, la disciplina regolamentare della mobilità 2017/2018 continua a violare la previsione legislativa di cui all’art.33 della Legge 104/92 per la mobilità interprovinciale, realizzando così una ulteriore e palese disparità di trattamento tra docenti che partecipano alla mobilità provinciale e quelli che, invece, partecipano alla mobilità interprovinciale.
Più in particolare, l’art. 13 del C.C.N.I, ha illegittimamente riconosciuto ai soli docenti interessati alla fase provinciale della mobilità la possibilità di esprimere la precedenza spettante ai figli che assistono un genitore disabile in situazione di gravità ai sensi dei commi 5 e 7, dell’art. 33, della Legge n. 104/92.
Tale precedenza consiste nella possibilità riconosciuta al personale scolastico di essere trasferito/assegnato nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile.
Indipendentemente dalla fase di mobilità, l’art. 601 del D.Lgs. n. 297/94, stabilisce che: “Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.
Pertanto, la distinzione operata non trova alcun fondamento all’interno del quadro normativo di riferimento, né all’interno del T.U. in materia scolastica (D.Lgs. 297/1994), che espressamente all’art. 601 riconosce tale precedenza in sede di nomina in ruolo oltre che in sede di mobilità, né all’interno della stessa Legge 107/2015, laddove non si rinviene alcuna disposizione che statuisca diversamente, ovvero che statuisca in senso contrario rispetto alla precedenza riconosciuta.
Quanto previsto dall’O.M 221/2017e dal CCNI 2017/2018 è affetto, infatti, da illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento, poiché ha posto su due piani differenti i docenti interessati dalle predette fasi di mobilità, senza che tale opzione sia giustificata dal quadro normativo di riferimento, né da ragioni oggettive che siano in grado di fondare tale distinzione.
Il Consiglio di Stato ha già accolto, lo scorso mese di marzo, l’appello cautelare promosso dal nostro Studio Legale, ritenendo fondata la censura con cui i nostri legali hanno lamentato la violazione dell’art.33 della legge n.104 del 1992 da parte dell’O.M. 241/2016, nella parte in cui ha realizzato una disparità di trattamento tra docenti che hanno partecipano alla fase A della mobilità provinciale e docenti che, come i nostri ricorrenti, hanno partecipato alla fase C della mobilità interprovinciale.
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Approfondimento a cura dell’Avv. Maria Gabriella Saia
19/04/2017