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Mobilità Scuola: vittoria al Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato accoglie gli appelli cautelari dei nostri ricorrenti aventi ad oggetto le diverse illegittimità dell’Ordinanza Ministeriale dell’8 aprile 2016, n. 241, che ha disciplinato la mobilità scolastica 2016/2017.

I ricorsi accolti hanno ad oggetto il riconoscimento del:

  • servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie
  • precedenza ai sensi della legge 104/1992 per i movimenti interprovinciali

Mobilità Scuola 2016/2017: i ricorsi presentati dallo studio Leone-Fell & Associati

I ricorsi sono stati presentati dal nostro staff legale per consentire ai docenti assunti nell’a.s. 2015/2016 mediante il piano straordinario previsto dalla L. 107/2015, provenienti dalla Graduatorie ad Esaurimento (GAE), e che hanno partecipato alla fase C della mobilità 2016/2017, di poter godere del medesimo trattamento previsto dall’O.M. 241/2016 in favore di altri docenti assunti nel medesimo anno scolastico e con lo stesso piano straordinario.

Riconoscimento servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie

insegnanti-scuolaEd ancora, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare dei nostri ricorrenti, quali docenti che avevano prestato il servizio pre-ruolo nelle scuole paritarie, ritenendo fondata la censura con cui i nostri legali hanno lamentato la violazione della L. n. 62 del 2000, della L. n. 107 del 2015, del D.M. n. 94 del 2016 e la inosservanza dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta discriminazione con riferimento alle tabelle di valutazione di cui all’O.M. 241/2016, laddove, nel disciplinare la procedura di mobilità del personale docente, è prevista l’attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie.

La Giurisdizione del Giudice Amministrativo

Il Consiglio di Stato ha deciso l’appello cautelare dei docenti delle paritarie ritenendo che “sembra sussistere la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo”.

Tale statuizione potrebbe assumere carattere rilevante ai fini della definizione dei giudizi ancora pendenti dinanzi l’Autorità Amministrativa, considerato che molti ricorsi in materia di mobilità scolastica promossi dinnanzi al TAR sono stati recentemente dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice del Lavoro.

 

Violazione dell’art. 33 L. 104/1992

tra-i-banchiIl Consiglio di Stato, inoltre, ha accolto l’appello cautelare ritenendo fondata la censura con cui i nostri legali hanno lamentato la violazione dell’art.33 della legge n.104 del 1992 da parte dell’O.M. 241/2016, nella parte in cui ha realizzato una disparità di trattamento tra docenti che partecipano alla fase A della mobilità provinciale e docenti che, come i nostri ricorrenti, che hanno partecipato alla fase C della mobilità interprovinciale.

Più in particolare, l’O.M. 241/2016 ha illegittimamente riconosciuto ai soli docenti interessati alla fase A della mobilità la possibilità di esprimere la precedenza spettante ai figli che assistono un genitore disabile in situazione di gravità ai sensi dei commi 5 e 7, dell’art. 33, della Legge n. 104/92.

Tale precedenza consiste nella possibilità riconosciuta al personale scolastico di essere trasferito/assegnato nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile.

Quanto previsto dall’O.M è affetto, infatti, da illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento, poiché ha posto su due piani differenti i docenti interessati dalle predette fasi di mobilità, senza che tale opzione sia giustificata dal quadro normativo di riferimento, né da ragioni oggettive che siano in grado di fondare tale distinzione.

Ora, resta da verificare se il nuovo CCNL preveda ancora queste illegittimità o meno.
In caso positivo, scriveteci una mail a [email protected]

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Approfondimento a cura dell’Avv. Maria Saia

Avv. Maria Gabriella Saia

 

22/04/2022

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