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Ricorso mobilità, il Giudice ordina il trasferimento della docente

Ancora una volta gli avvocati Leone, Fell e Saia sono riusciti a far rientrare in Sicilia un’altra docente, precaria dalle GAE, beffata dalla Legge 107/2015 e dalla mobilità 2016/2017, in quanto illegittimamente assegnata in Veneto, lontana a migliaia di chilometri dai propri affetti più cari.

Oggi, dopo le precedenti vittorie al Consiglio di Stato e al Giudice del Lavoro di Padova, possiamo annunciare con grande soddisfazione che giustizia è stata fatta!

Ricorso mobilità, i contenuti del ricorso proposto

Mobilità e trasferimenti 01-2Il Giudice del Lavoro ha accolto il ricorso presentato dallo studio legale Leone-Fell & Associati dichiarando illegittima l’assegnazione della ricorrente in Veneto, ritenendola priva di idonea giustificazione. Al Miur è stato, pertanto, ordinato di assegnarla al primo ambito territoriale Siciliano prescelto dalla docente.

I Giudici, dunque, hanno confermato la bontà delle tesi difensive presentate dai legali Leone-Fell-Saia, rilevando l’illegittimità del trasferimento in quanto docente assunta col piano straordinario di cui alla legge 107/15, proveniente da GAE, con tanti anni di precariato sulle spalle.

La docente si è vista ingiustamente superata dai docenti assunti con il medesimo piano straordinario provenienti dalle graduatorie concorsuali GM/12, peraltro con un punteggio minimo legato per lo più all’idoneità ottenuta, ed assegnati nell’ambito prescelto dalla ricorrente.

La pronuncia, inoltre, assume grande rilievo anche ai fini dell’eccezione sollevata dal MIUR, in ordine al termine decadenziale entro cui presentare ricorso ai sensi dell’art. 32 della L. 183/2010 (entro 60 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, ovvero entro 180 giorni dalla richiesta di tentativo di conciliazione).

Il Giudice del Lavoro, in accoglimento della tesi difensiva spiegata dagli avv. Leone-Fell-Saia, ha reputato tale eccezione infondata, considerato che l’assegnazione della docente non attiene alla fattispecie di trasferimento di cui all’art. 2103, comma 8, c.c. (“Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”). Infatti, la mobilità dei docenti risulta compiutamente disciplinata dalla legge e dalle fonti subordinate (amministrative e contrattuali), anche con riguardo ai criteri di partecipazione alla selezione e alla scelta delle sedi.

Lo Studio Legale Leone-Fell & Associati, anche per la mobilità 2017/2018 sostiene i docenti avverso le illegittimità riscontrate nell’Ordinanza Ministeriale 221/2017 e nel CCNI 2017/2018.

Per maggiore informazioni sui nostri ricorsi, ai quali è possibile aderire fino al 15/05/2017, clicca sui seguenti link:

– ricorso per riconoscimento precedenza ex L. 104/92 nella mobilità interprovinciale

– ricorso per riconoscimento servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie

Approfondimento a cura dell’Avv. Maria Saia

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28/04/2017

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