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Assegnazione temporanea, al via il ricorso urgente per i docenti esclusi

assegnazione temporanea

Gli Uffici scolastici regionali hanno pubblicato le graduatorie e i provvedimenti di assegnazione provvisoria. I docenti che hanno richiesto l’assegnazione temporanea sono però stati postposti nei movimenti di assegnazione provvisoria rispetto ai docenti che già godono di altre precedenze. Nella maggior parte dei casi dunque non è stato assegnato il posto che sarebbe loro spettato. In più, sempre nei prossimi giorni, le Urs pubblicheranno i posti rimasti vacanti sia in organico di diritto che in organico di fatto e verranno attribuiti a coloro che sono iscritti nelle Graduatorie d’Istituto, senza considerare dunque i docenti che hanno richiesto l’assegnazione temporanea.

Secondo il nostro staff legale, tale circostanza rappresenta un’illegittimità, in quanto l’amministrazione non può non tenere conto delle richieste di assegnazione temporanea. Pertanto è possibile proporre un ricorso urgente per richiedere l’assegnazione temporanea per tre anni.

Come sappiamo, infatti, un docente di ruolo con un figlio minore di tre anni ha diritto ad ottenere l’assegnazione temporanea triennale presso la provincia di residenza.

Il godimento di tale diritto, tuttavia, è fortemente limitato ed impedito in ambito scolastico. Nonostante l’art. 42 bis del Decreto legislativo 151/01 preveda che l’istanza possa essere presentata dal genitore con figli minori fino a tre anni di età, il “Ccni concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed Ata per l’anno scolastico 2017/2018” del 21 giugno 2017 ha esteso tale limite fino a sei anni, stabilendo all’art. 8, pt. IV, lett. l, che nelle operazioni di assegnazione provvisoria fruiscono del diritto di precedenza “ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs 151/01 lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole. Ai sensi del D.lgs 80/15 sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia”.

Anche se il Ccni apparentemente ha esteso il diritto di assegnazione temporanea ai docenti con figli minori fino a 6 anni di età, l’illegittimità sta nel fatto che il Ministero non riconosce l’assegnazione temporanea ai docenti con figli fino a 3 anni come diritto autonomo. L’amministrazione dunque ancora una volta non applica in maniera corretta l’art. 42 del D. Lgs 151/2001 inserendo tali docenti insieme a tutte le categorie di docenti che, a vario titolo (ad esempio, i beneficiari di Legge 104/92) aspirano all’assegnazione provvisoria annuale.

Chi ha presentato domanda per l’assegnazione temporanea disciplinata dall’art. 42 bis del D.lgs. 151/01, concorrendo quindi con tutti i docenti aspiranti al movimento, può impugnare le graduatorie pubblicate.

Illegittimamente, quindi, il docente con figli minori si troverà in coda ai beneficiari di precedenze di rango superiore – tra i quali gli assistenti dei soggetti portatori di handicap che godono dei benefici previsti dalla L. 104/92 – con chance di riavvicinamento pressoché nulle per tutte le province del sud Italia.

In ragione della normativa contrattuale, dunque, l’assegnazione temporanea potrà essere richiesta anche dai docenti con figli minori fino a sei anni di età, in quanto il Ccni risulta essere illegittimo nella parte in cui limita l’assegnazione temporanea alle assegnazioni e utilizzazioni provvisorie.

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19/10/2018

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