Scuola inserimento in GAE, il report delle udienze di questa mattina a Roma
Questa mattina sono state discusse le udienze presso il TAR Lazio, sede di Roma, relative ai ricorsi patrocinati dagli Avv. ti Leone-Fell-Saia per l’inserimento in GAE dei diplomati magistrale entro l’anno scolastico 2001/2002.
Gli avv.ti hanno sottolineato che il diploma di maturità magistrale, costituisce in sé titolo abilitante per l’insegnamento nelle scuole dell’Infanzia e Primaria, in forza del combinato disposto dell’art. 53, comma 1, del R.D. del 6 maggio 1923 n. 1054 e dell’art. 197, comma 1 del D.Lgs. del 16 aprile 1994 n. 297.
Scuola inserimento in GAE, le previsioni normative
Ed invero, il comma 1, art. 53, del R.D. n. 1054/1923, prevede che “l’istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari”, mentre il comma 1, art. 197, del D.Lgs. n. 297/1994, stabilisce che “Il titolo conseguito nell’esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell’istituto tecnico e dell’istituto magistrale abilita, rispettivamente, all’esercizio della professione ed all’insegnamento nella scuola elementare”.
Scuola inserimento in GAE, un’esclusione illegittima
Per tale motivo, il diploma magistrale costituisce, altresì, titolo di accesso alle graduatorie permanenti, poi trasformate in Graduatorie ad Esaurimento, e che pertanto l’esclusione operata dal Ministero nei confronti dei diplomati magistrali, è illegittima.
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20/10/2016