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Servizio militare, ammesso al concorso oltre i limiti d’età

Aveva superato il limite d’età previsto da bando, ma aveva svolto un anno di servizio militare. Fa ricorso e il Tar rigetta, ma il Consiglio di Stato accoglie e dispone la riammissione al concorso per 250 posti di Vigile del fuoco.

Il bando prevedeva, all’art 2 lettera c), il limite di età per la partecipazione al concorso di 30 anni; per gli iscritti da almeno un anno negli elenchi del personale volontario del Corpo dei vigili del fuoco il limite di età di 37 anni.

Il ricorrente aveva già compiuto 37 anni e ritenendo che tale limite avrebbe dovuto essere aumentato di un anno per il periodo di servizio militare svolto, quale finanziere ausiliario, aveva così svolto e superato le prove preselettive. Ma alla successiva verifica dei requisiti veniva escluso dalla partecipazione al concorso per superamento dei limiti d’età.

Al rigetto del Tar, il ricorrente procede e si rivolge al Consiglio di Stato che in un primo momento ammette il candidato con riserva alle successive prove concorsuali, poi accoglie in via definitiva.

Il d.lgs., 15 marzo 2010, n. 66, codice dell’ordinamento militare prevede, infatti, una serie di agevolazioni per il passaggio dalla vita militare a quella civile, quali, la sospensione del rapporto di lavoro durante la ferma di leva e il diritto alla conservazione del posto (art.2048), la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici (art.2050), la valutazione delle qualifiche professionali e specializzazioni acquisiti durante il servizio militare come titolo nei concorsi pubblici (art.2051), il riconoscimento del servizio militare per l’inquadramento economico e il trattamento previdenziale nel pubblico impiego (art.2052) e, appunto, il richiamato beneficio dell’elevazione del limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici (art.2049).

Ne deriva che tale beneficio deve essere considerato prevalente proprio sui limiti di età previsti dalla disciplina normativa di settore, venendo altrimenti meno la stessa ratio della disciplina legislativa.

In questo caso, il ricorrente aveva svolto il servizio militare di leva quale ausiliario della guardia di finanza per un anno. Il limite di età di trentasette anni doveva, quindi, essere elevato di un anno fino al compimento del trentottesimo anno di età, con conseguente illegittimità del provvedimento di esclusione. Per tale ragione il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso e disposto la riammissione al concorso.

Tale principio può essere applicato a tutti i concorsi per le forze dell’ordine, il cui limite d’età va innalzato oltre quanto previsto da bando, in virtù del periodo di servizio militare svolto. Per tale ragione il nostro Studio legale ritiene illegittimo il limite d’età imposto per il concorso per 754 allievi agenti di polizia penitenziaria.

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11/04/2019

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