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Domande extra bando: il TAR Palermo annulla il quesito COGE

Domande extra bando: il TAR Palermo annulla il quesito COGE

Le domande extra bando sono quesiti su materie che il bando di concorso non prevede. Con la sentenza n. 1990 del 10 luglio 2026, il TAR Sicilia, sezione di Palermo, ha accolto il ricorso di un candidato contro un quesito di questo tipo. Il quesito era inserito nella prova scritta del concorso per funzionari di controllo di gestione della Regione Siciliana. Qui trovi che cosa ha deciso il giudice e che cosa cambia per chi partecipa a concorsi pubblici.

Domande extra bando: che cosa prevedeva il bando

Il concorso riguardava 16 posti di categoria D, posizione economica D1, per il profilo di funzionario di controllo di gestione (codice COGE). Il bando, approvato con decreto dirigenziale n. 2870 del 1° luglio 2025, prevedeva una sola prova scritta.

La prova era un test di 60 domande a risposta multipla, da svolgere in 70 minuti. Ogni risposta esatta valeva 0,50 punti. Ogni risposta errata comportava una penalità di 0,15 punti, mentre la mancata risposta non incideva sul punteggio. Per superare la prova servivano almeno 21 punti su 30.

Il punto decisivo è l’articolo 6 del bando, che elencava in modo specifico le materie d’esame. Tra queste compariva il «sistema dei controlli nella Regione Siciliana». Di conseguenza, le materie indicate delimitano ciò che puoi ragionevolmente aspettarti di trovare nel questionario.

Il quesito contestato

Il quesito chiedeva di individuare i motivi per i quali il Consiglio regionale non può essere sciolto, secondo la Costituzione. Il candidato aveva risposto «ragioni di sicurezza nazionale». La commissione, invece, aveva considerato corretta la risposta «impossibilità di funzionare».

Il candidato sosteneva che il quesito riguardasse il diritto costituzionale, cioè una materia non inclusa nel bando. Con quella risposta il suo punteggio era sceso a 20,90, sotto la soglia di idoneità.

Le difese dell’amministrazione

La Regione aveva replicato che il quesito rientrava nel «sistema dei controlli nella Regione Siciliana». Secondo la commissione, lo scioglimento del Consiglio regionale è un meccanismo di garanzia statale. Lo dispone un decreto del Presidente della Repubblica, quindi sarebbe collegato ai controlli previsti per la Regione.

Il tribunale, tuttavia, non ha condiviso questa ricostruzione.

La decisione del TAR sulle domande extra bando

Secondo il TAR, le clausole di un bando per l’accesso al pubblico impiego non si interpretano in modo estensivo. Vanno lette secondo il significato che emerge dalle parole usate, come ricorda anche il Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza n. 1168 del 12 febbraio 2025.

Applicando questo criterio, il giudice ha chiarito che l’espressione «sistema dei controlli nella Regione Siciliana» si riferisce ai controlli interni alla Regione. Non include i controlli che lo Stato esercita sugli organi degli enti territoriali, disciplinati dal titolo V della Costituzione e in particolare dall’articolo 126.

Il TAR ha osservato inoltre che anche le mansioni del posto messo a concorso non cambiano il quadro. Il riferimento del bando è al complesso delle attività volte a garantire la correttezza amministrativo-contabile e l’efficacia dell’azione amministrativa. Il quesito contestato non rientrava in questo perimetro.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati accolti. Il tribunale ha annullato i provvedimenti impugnati per la parte di interesse del ricorrente. Ha inoltre condannato la Regione al pagamento di 2.000 euro di spese legali. Ha respinto, infine, l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’amministrazione.

Che cosa significa per i candidati

Le domande extra bando possono incidere sul punteggio e sull’esito della prova. Per questo conviene capire subito quali effetti produce la sentenza e quali no.

L’effetto riguarda il ricorrente

La sentenza annulla gli atti «per quanto di interesse del ricorrente». Non produce quindi effetti automatici per tutti gli altri candidati. Se hai sostenuto la stessa prova, devi valutare la tua posizione in base al tuo questionario e al tuo punteggio.

Una decisione di primo grado

La sentenza è di primo grado e può essere impugnata in appello davanti al Consiglio di Stato. Per questo motivo l’esito non va considerato definitivo.

I termini per agire

Il ricorso al TAR va proposto, di norma, entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto lesivo. Il termine è breve, e il momento da cui decorre dipende dalla vicenda concreta. Per questo conviene verificarlo subito, senza attendere gli esiti di altri candidati.

Gli atti da raccogliere contro le domande extra bando

Per valutare una contestazione servono il bando, il questionario della prova, il foglio delle risposte, i verbali della commissione e la graduatoria. Puoi richiedere gli atti della commissione con l’accesso agli atti.

Conclusione: domande extra bando e tutela del candidato

La sentenza conferma un principio semplice: il bando delimita le materie della prova e l’amministrazione non può ampliarle a suo piacimento. Un quesito su una materia non prevista può incidere sul punteggio e sull’esito del concorso. Se ritieni di aver subito un pregiudizio da domande extra bando, agisci in tempi rapidi, con una verifica tecnica del tuo caso. Per una valutazione della tua posizione, contatta il Dipartimento Concorsi Pubblici dello Studio Leone-Fell.



02/11/2026

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