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Concorsi: abuso di alcool ed esclusione dalle prove a causa di un giudizio di non idoneità

Oggi affrontiamo il caso di un esclusione dal concorso per un candidato, ritenuto non idoneo dalla commissione, per avere fatto abuso di alcool in epoca precedente rispetto all’espletamento della procedura selettiva. Tale valutazione di non idoneità deriva dall’applicazione del D.M. 30 giugno 2003, n. 198, che all’art. 3, comma 2, nel richiamare la Tabella 1, individua, quale condizione di non idoneità l’uso anche  saltuario o occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) ed abuso di alcool attuali o pregressi”.

Un’eventuale esclusione del candidato per “abuso di alcool” potrebbe essere dimostrata da comportamenti passati del candidato. Ad esempio, nella casistica della giurisprudenza amministrativa, la fonte da cui può derivare un giudizio di non idoneità è l’avere riportato una condanna penale o amministrativa per guida in stato di ebbrezza. In tali casi, non sempre legittimamente, la commissione giudicatrice opta per un’interpretazione restrittiva della norma citata e, con ogni conseguenza, decide per l’esclusione del candidato.

Esclusione per abuso di alcool, quali sono gli aspetti da considerare?

Non di rado, le esclusioni per abuso di alcool, vengono motivate dalla commissione giudicatrice, soltanto per il fatto che il soggetto abbia riportato in passato una condanna penale o amministrativa per guida in stato di ebbrezza. Invero, in tali casi, il limite previsto dalla legge per la guida in stato di ebbrezza, potrebbe non coincidere con il limite stabilito per affermare l’abuso di alcool del candidato. I Giudici si sono soffermati sull’argomento offrendo diversi spunti e considerazioni che entrano in gioco nel giudizio di idoneità e che dovrebbero essere valutati dall’amministrazione per giungere ad una decisione. Ad esempio i principali aspetti da considerare sono:

  • l’età del ricorrente all’epoca dei fatti;
  • il non essere nell’esercizio delle funzioni né addirittura proprio in servizio attivo in quel momento;
  • la condotta complessivamente tenuta sia precedentemente che successivamente all’episodio di cui trattasi;
  • la risalenza nel tempo dell’episodio.

Oltre a questi parametri, che chiariscono le modalità di valutazione della condotta in relazione all’episodio di vita cui è correlato il giudizio negativo, la giurisprudenza ha fissato degli ulteriori principi. Così, ad esempio, il Consiglio di Stato ha affermato che “alla situazione di chi in determinate circostanze ha bevuto un bicchiere di troppo, comportamento certamente non commendevole, ma di ricorrenza abbastanza comune, nel senso che esso può capitare ad ogni persona di normale buon senso e di ordinaria diligenza non può attribuirsi un carattere particolarmente riprovevole tale da far scattare una misura espulsiva del genere di quella qui in contestazione”. I Giudici, pertanto, ammettono, come episodio sporadico, l’assunzione di “un bicchiere di troppo” dalla cui valutazione, pertanto, non fanno discendere una misura espulsiva di un soggetto già appartenete all’arma.

Lo stesso discorso, trasposto in sede di valutazione dell’idoneità del candidato, potrebbe condurre ad escludere un giudizio negativo basato esclusivamente sulla presenza di una condanna per stato di ebbrezza. Sarebbe illogico pensare che il candidato in sede selezione sia escluso per un “un bicchiere di troppo” e, viceversa, per lo stesso comportamento, non sia espulso dalle forze armate.

Pertanto, l’esclusione dalla selezione per il solo fatto di avere riportato una condanna penale per abuso di alcool, potrebbe essere contestata in sede giurisdizionale al fine ottenere l’ammissione alla successiva fase concorsuale.

Pertanto, chi si dovesse trovare in una situazione del genere può scriversi una mail a [email protected] o contattare il numero 091-7722267.

15/04/2022

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