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Nuova vittoria! Il Tar Lazio accoglie la richiesta degli avv.ti Stallone e Leone di immatricolazione in sovrannumero: i nostri ricorrenti di Catania possono festeggiare!

Non si arresta la marcia degli avvocati Stallone, Leone, Fell e La Malfa  verso l’abbattimento del numero chiuso!

Oggi (25.11.2014), il Tar Lazio ha accolto la nostra richiesta di immatricolazione immediata e in sovrannumero per i nostri ricorrenti di Catania
Circa 50 nuovi aspiranti medici potranno, sin dai prossimi giorni, iniziare il proprio percorso formativo presso la facoltà di Medicina di Catania.
Lo staff legale
Questa è una grande soddisfazione per tutto il nostro staff legale che, proprio in questi giorni, è impegnato in altre battaglie contro le irregolarità concorsuali rilevate per l’accesso alle Scuole di Specializzazioni Mediche
Un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi da parte del nostro studio!!!
 N. 05947/2014 REG.PROV.CAU.
N. 12351/2014 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 12351 del 2014, proposto da:


Salvatore Alu‘, Aprile Angi Caterin, Barbitta Emanuele, Boato Anthony, Bosco Giosiana, Bruno Sonia Maria, Bua Davide, Campione Ambra, Carrasi Flavia, Catalano Valeria, Coco Fabio, Contino Matteo, Di Stefano Maria Elvira, Emmanuello Emanuele, Fiaccabrino Baldo, Ficarra Dalila, Fiumara Gianluca, Gullo Lara, Impellizzeri Antonino, La Mela Pasqualino, La Spina Isabella, Licata Caruso Guendalina, Mangiafico Maria Chiara, Martorino Cosimo Salvatore, Militello Gabriele, Mirenna Silvio, Montalti Irene, Nicosia Piero Cristian, Ortoleva Dario, Pagana Riccardo, Panebianco Margherita, Pecora Antonio, Pistorio Sofia, Pulvirenti Graziella, Rapisarda Antonio Maria, Reina Salvatore, Reitano Giuseppe, Rizzo Giuseppina, Rubicondo Barbara, Scala Martina, Sciuto Gaetano Ignazio, Seca Rosaria, Sidoti Elisa Chiara, Sipelli Alfredo, Spadaro Dario, Spataro Maurizio, Varrica Carla Grazia, Verzì Salvatore, Visalli Federico, Zocco Pisana Elena, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Stallone, Fracesco Leone, Simona Fell, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato FrancescoStallone in Roma, Via Antonio Stoppani, 1;


contro
Ministero dell’Istruzione , dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;
Universita’ degli Studi di Catania, in persona del Rettore p.t., tutti rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 elettivamente domiciliano;
Consorzio Interuniversitario Per il Calcolo Automatico – Cineca; 
nei confronti di
Ambra Navetta, Federica Cerasa; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della graduatoria del concorso per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2014/2015 pubblicata in data 22 aprile 2014,
della graduatoria unica nazionale per l’ammissione al corso di laurea magistrale di che trattasi per l’a.a. 2014/2015 pubblicata sul sito del MIUR in data 12 maggio 2014 nella parte in cui i ricorrenti risultano collocati oltre l’ultimo posto utile;
del bando di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato delle Facoltà di Medicina e chirurgia per l’a.a. 2014/2015 dell’Università di Catania, e di tutti gli atti meglio nell’epigrafe del ricorso indicati
nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi al Corso di laurea in questione e ad ottenere il risarcimento dei danni a causa del diniego di iscrizione subito;
e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2 c.p.a. alla adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonchè ove occorra e, comunque in via subordinata al pagamento delle relative somme,con interessi e rivalutazione monetaria;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione , dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi di Catania;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato, ad un primo sommario esame, quanto al fumus boni iuris, che il ricorso introduttivo presenta profili di fondatezza con riguardo al motivo che censura la violazione dell’anonimato concorsuale alla stregua dell’insegnamento delle Adunanze Plenarie nn. 26, 27 e 28 del 2013;
Ritenuto, quanto al periculum in mora, che a questo si può ovviare secondo quanto da ultimo statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2935 del 9 giugno 2014 nei termini per cui la domanda ex art. 30, comma 2, c.p.a., di condanna al risarcimento per l’ingiusto danno rappresentato, è formulata nella specie da soggetti «titolari di un interesse di natura pretensiva proiettato in via principale all’ammissione al corso, che ben può qualificarsi come risarcimento in forma specifica previsto dall’art. 2058, comma 1, c.c., come richiamato dal citato articolo 30, comma 2, c.p.a., essendo tale forma possibile nella specie dell’ammissione al corso»;
Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare nel senso di ammettere con riserva parte ricorrente alla immatricolazione in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università indicata in ricorso come prima scelta, avuto riguardo alla nota prot.MIUR 24848 del 22.09.2014;
Ritenuto, inoltre, che va fissata l’udienza per la definizione nel merito del ricorso, disponendo in vista della stessa l’integrazione del contraddittorio con riferimento ai vincitori utilmente inclusi nella graduatoria di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato in medicina e chirurgia ed odontoiatria a livello nazionale per l’a.a. 2014/2015, che potrebbero subire lesione dall’eventuale accoglimento del ricorso e che, in ragione dell’elevato numero dei partecipanti alla prova, può disporsi l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, avendone fatto richiesta il difensore di parte ricorrente anche nella modalità telematica;
Visto l’art. 52, comma 2, c.p.a. (“Termini e forme speciali di notificazione”), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile”;
Visto l’art. 151 c.p.c, il quale dispone che “Il giudice può prescrivere, anche d’ufficio, con decreto steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”;
Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, contenente norme sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in materia di obblighi di pubblicazione”, e in particolare l’art.19, il quale prevede l’obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale dei “bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione”, al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati di partecipare alla procedure concorsuali; tanto in coerenza con i princìpi ispiratori della nuova disciplina normativa che, ad avviso del Collegio, sono applicabili a tutte le informazioni relative all’iter concorsuale, ivi comprese le impugnative avverso di esse proposte;
Ritenuto che il predetto art. 52 c.p.a, in combinazione sistematica con l’art.151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consenta di disapplicare l’art.150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive “in ogni caso” l’inserimento dell’estratto dell’atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica;
Ritenuto che quanto precede sia conforme all’evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l’indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notificazione – di ovviare all’eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto: Tar Lazio, Latina, decreto collegiale n. 950/12);
Ritenuto che, nel caso all’esame, in relazione alla natura della controversia e all’elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’amministrazione, con le seguenti modalità:
A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:
1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2.- il nome dei ricorrenti e l’indicazione dell’amministrazione intimata;
3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
4.- l’indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. … a n. … della graduatoria impugnata;
5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio – Roma” della sezione “T.A.R.”;
6.- l’indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7.- il testo integrale del ricorso, nonché l’elenco nominativo dei contro interessati.
B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell’elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico – il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell’elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio – Roma” della sezione Terza del T.A.R.;
Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:
c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);
d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
e.- dovrà, inoltre, curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l’elenco nominativo dei controinteressati integrati dall’avviso (in termini: Tar Palermo, decreto presidenziale n.964/2013).
Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.
In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l’importo, che parte ricorrente dovrà versare all’Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l’attività di pubblicazione sul sito.
ritenuto, infine, di compensare le spese di questa fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, dispone l’immatricolazione con riserva e in sovrannumero della parte ricorrente e la tempestiva frequenza delle lezioni al corso di laurea Iin Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria presso l’Ateneo di prima scelta indicato;
autorizza la notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 14 gennaio 2016.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente FF
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

22/04/2022

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