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Ricalcolo pensioni ex art. 54, la Corte dei Conti d’Appello accoglie le istanze dei militari e obbliga l’Inps al ricalcolo

ricalcolo pensioniLa Corte d’Appello della Corte dei Conti, con una storica sentenza emessa nel corrente mese di novembre e destinata a cambiare le sorti di tanti pensionati ex militari, ha sancito finalmente un punto fermo nell’obbligare l’INPS al ricalcolo della pensione dei militari ricorrenti arruolati, all’incirca, tra l’80 e l’85. Con questa sentenza si specifica ulteriormente che tutti i militari che, alla data del 31.12.1995, vantavano un’anzianità contributiva utile superiore ai 15 anni e inferiore ai 18 anni, per i quali la pensione è stata liquidata in parte secondo il sistema retributivo e in parte con il sistema contributivo (calcolo c.d. misto), per ciò che concerne la prima parte, continua a trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 54 del d.p.r. n 1092/1973.

Pertanto, recita il PQM della sentenza: “l’appello (proposto dall’ex militare) deve essere accolto con il riconoscimento del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione, sin dalla originaria decorrenza, dando applicazione, per la parte di trattamento pensionistico calcolata con il sistema retributivo l’articolo 54 del DPR 1092/1973″.

L’Inps, dal canto suo, ha applicato e continua ad applicare agli appartenenti ai vari corpi aventi lo status militare, differenti disposizioni di legge, come ad esempio l’art. 44 del medesimo DPR che prevede aliquote pensionistiche inferiori, poiché previste per il personale civile.

La decisione della Corte è anche basata sulla circostanza secondo cui la disciplina di cui l’articolo 54, non è per nulla connotata dal carattere della specialità, in quanto definisce i criteri di calcolo della pensione normale per tutti i militari, prescindendo dalle cause di cessazione dal servizio ed è applicabile, indistintamente, a tutti coloro che abbiano maturato la minima anzianità di servizio di 15 anni per accedere alla pensione, stabilita dal precedente art. 52, comma 1, del D.P.R. nr. 1092/1973.

Infine, conclude la Corte:  ….“escludere l’applicazione dell’aliquota complessiva del 44% perché si sostiene che il ricorrente non sia cessato dal servizio con un’anzianità di servizio tra i 15 ed i 20 anni, ma con un’anzianità superiore, ed applicare invece l’aliquota prevista per i dipendenti civili dello Stato con 15 anni di servizio utili, costituisce una ingiustificata violazione del dettato normativo”.

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23/11/2018

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