Il mancato riconoscimento del servizio svolto nelle scuole paritarie ai fini dei trasferimenti è illegittimo. A stabilirlo due sentenze del tribunale del Lavoro di Termini Imerese, che hanno permesso ai docenti il trasferimento nelle province di residenza in considerazione anche del punteggio conseguito negli anni di insegnamento svolti nelle scuole paritarie.
La normativa nazionale prevede infatti che i servizi di insegnamento prestati in istituti paritari vanno “valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari”.
Anche la giurisprudenza amministrativa si è più volte espressa in tal senso, stabilendo che “la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l’omogeneità qualitativa dell’offerta formativa”.
La possibilità per le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell’istruzione di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole conferma l’esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell’ambito delle scuole pubbliche. I giudici amministrativi hanno altresì stabilito che sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, non può esserci differenza “tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche”.
Il nostro studio legale, da anni impegnato nella tutela dei diritti dei docenti, ha già avviato il ricorso per contestare l’esclusione del servizio svolto nelle scuole paritarie ai fini dell’accesso al nuovo concorso “straordinario” per la scuola primaria e infanzia il cui bando è in via di pubblicazione.
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06/11/2018