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MOBILITÀ 2018/19 – Tutte le illegittimità

[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”22155″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”RICORSO” color=”sky” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]

Ricorso Mobilità 2018/2019

È stata pubblicata l’Ordinanza n. 207 del 2018, con cui il MIUR ha disciplinato la mobilità del personale docente ed ATA per l’anno scolastico 2018/2019 (clicca qui per l’atto originale). E anche quest’anno il nostro studio legale ha riscontrato le medesime illegittimità riscontrate nelle precedenti mobilità:

  • vincolo quinquennale sui posti di sostegno;
  • il mancato computo del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie;
  • il mancato riconoscimento del titolo SISSIS;
  • il mancato riconoscimento del diritto alla mobilità per i docenti con figli o conviventi di persone con disabilità gravi;
  • il mancato riconoscimento del diritto all’assegnazione temporanea per i genitori con figli minori di tre anni;
  • il mancato riconoscimento della L. 104/1992 per i conviventi more uxorio.

Al fine di proteggere i docenti interessati dalle illegittimità perpetrate dal Miur, lo studio legale Leone–Fell offre tutta l’assistenza necessaria per la predisposizione degli eventuali reclami avverso le “notifiche” per il mancato riconoscimento dei servizi e/o delle precedenze fatte valere dagli stessi, nonchè, infine, per la predisposizione dei ricorsi da proporre presso le autorità giurisdizionali competenti avverso l’Ordinanza o all’esito delle procedure di mobilità.

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  • Docenti delle scuole statali di ogni ordine e grado.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”GIURISPRUDENZA ” color=”green” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]Il nostro studio legale ha già ottenuto diversi successi in situazioni analoghe a quelle descritte sopra.

Leggi anche:

Mobilità e 104, vittoria per una nostra ricorrente trasferita nella sede scelta

Vittoria per i nostri ricorrenti: riconosciuto il periodo di lavoro presso istituti paritari

Basti qui ricordare che la Giurisprudenza, sia ordinaria, sia amministrativa, in diverse occasioni ed anche di recente, ha accolto i nostri ricorsi  ritenendo, tra le altre, fondata la censura con cui i nostri legali avevano lamentato la violazione dell’art.33 della legge n.104 del 1992 da parte dell’O.M. 241/2016, nella parte in cui realizza una disparità di trattamento tra docenti che avevano partecipano alla mobilità provinciale e docenti che, come i nostri ricorrenti, hanno partecipato alla mobilità interprovinciale.

Ed inoltre, a titolo esemplificativo si riporta quanto statuito al proposito dal Tribunale di Messina in riferimento alla mobilità 2017/2018 rilevando espressamente che “la clausola pattizia…, nel limitare il diritto di scelta prioritaria del dipendente, che assista con continuità il genitore in stato di handicap grave, alla sola mobilità annuale, escludendolo invece nella mobilità definitiva deve ritenersi nulla, a norma dell’art. 1418 c.c., per contrasto con la norma imperativa di cui all’art. 33 co. 5 l. 5.2.1992 n. 104, e conseguentemente deve essere disapplicata, dovendo accordarsi la precedenza ai dipendenti tutelati da detta norma rispetto agli altri dipendenti in ciascuna fase delle procedure di trasferimento, con il solo limite, derivante dall’inciso “ove possibile” contenuto nella citata norma, della vacanza in organico e della materiale disponibilità del posto rivendicato”.

Al contempo, i Tribunali ordinari in funzione di Giudice del Lavoro hanno altresì riconosciuto il diritto dei docenti ricorrenti ad avere riconosciuto per intero il punteggio per il servizio prestato nelle scuole paritarie, con relative ripercussioni sul posizionamento degli stessi nelle graduatorie di mobilità.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”AUTORITÀ ADITA” color=”mulled_wine” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]Ricorso al Tribunale Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro[/vc_column_text][vc_text_separator title=”TERMINE DI ADESIONE” color=”mulled_wine” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]Il termine ultimo di adesione al ricorso 30 marzo 2019[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”TIPOLOGIA DI RICORSO E MODULISTICA” color=”vista_blue” style=”shadow” border_width=”2″][vc_message message_box_color=”success” icon_fontawesome=”fa fa-check”]

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