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Ufficio del processo, punti laurea aggiuntivi: vittoria per i nostri ricorrenti!

Vittoria per i nostri ricorrenti che avevano avuto un’errata valutazione dei titoli nel concorso Ufficio per il Processo, ovvero non avevano ottenuto i due punti aggiuntivi per il titolo di studio. Il Tar ci ha dato ragione, e conseguentemente ha obbligato l’amministrazione a riesaminare il punteggio attribuito ai nostri assistiti e collocarli nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria di merito.

Cosa era successo?

Ripam ha indetto un bando di concorso per 8171 unità di personale da inquadrare nei vari distretti delle corti d’appello. Il bando di concorso tuttavia contemplava una enorme discriminazione tra i laureati con formula 3+2, attribuendo il punteggio relativo al volo di laurea più 2 punti ulteriori per la laurea specialistica o magistrale che sia il naturale proseguimento della triennale, e i candidati in possesso di una laurea a ciclo unico o vecchio ordinamento, di egual valore ed egual durata!

Ai candidati in possesso di laurea magistrale a ciclo unico, infatti, veniva riconosciuto il solo punteggio relativo al voto di laurea, e non anche i due punti ulteriori spettanti per la laurea specialistica che sia il naturale proseguimento della triennale. Se da una parte la lex specialis sembrava dar valore al merito e a coloro che fossero in possesso di due titoli, d’altra parte ha discriminato chi era in possesso di una laurea magistrale a ciclo unico o v.o. con durata equivalente, solo perché la formula del percorso universitario è diverso.

Il Tar Lazio ci ha dato ragione!

Proponendo numerosi ricorsi a tutela dei nostri assistiti, il Tar ci ha dato ragione ed ha obbligato l’amministrazione di riesaminare la posizione dei ricorrenti attribuendo i due punti ulteriori legittimamente spettanti.

Ciò perché il Collegio ha ritenuto che in «riferimento al profilo di doglianza relativo alla mancata attribuzione di ulteriori due punti per la laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale – secondo l’orientamento di questo Tribunale Amministrativo Regionale, fatto proprio dal Collegio – “Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate”. (Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021);

Rilevato che l’Amministrazione ha omesso di attribuire alla ricorrente gli ulteriori 2 punti per il possesso della laurea magistrale in quanto titolo superiore a quello richiesto per l’accesso, ritiene conseguentemente il Collegio che siffatto punteggio sia stato illegittimamente disconosciuto nei confronti dell’odierna ricorrente».

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10/06/2022

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