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Chiamata in garanzia: effetti dell’impugnazione del garante

(da NORMA.dbi.it)

Le Sezioni Unite, risolvendo una questione di particolare importanza, chiariscono gli effetti dell’impugnazione del garante, sia nell’ipotesi di garanzia propria sia nel caso di garanzia impropria.

10988486_1533178570280722_3050298689602970366_nCon la pronuncia in analisi (clicca qui per la sentenza), il Supremo Collegio di legittimità ha statuito che in un procedimento in cui venga proposta la chiamata in garanzia, sia di mera richiesta di estensione soggettiva dell’accertamento sul rapporto principale al garante, sia nell’ipotesi cumulata con la domanda di garanzia, si configura l’idoneità ad investire il giudice dell’impugnazione anche a favore del garantito, stante l’impianto processuale del litisconsorzio, in considerazione del fatto che nella fattispecie il garantito stesso ha realizzato l’estensione soggettiva della legittimazione sul rapporto principale.
Precisamente, i Giudici chiariscono quali sono le modalità di svolgimento della difesa del garantito in sede di impugnazione, sia nell’uno come nell’altro caso.
Intanto, egli, chiarisce il Collegio, potrebbe avere da far valere delle ragioni di censura della decisione sul rapporto principale e, quindi, motivi di impugnazione ulteriori rispetto a quelli prospettati dal garante ed in tal caso è possibile – ed anzi è necessario – che egli svolga un’impugnazione incidentale, la quale, provenendo da chi è parte di un giudizio inscindibile ai sensi dell’art. 331 c.p.c., ben potrà essere svolta anche quale impugnazione incidentale tardiva.
L’impugnazione incidentale è necessaria in questo caso per estendere l’impugnazione ai motivi che il garante non ha dedotto, perché altrimenti si verificherebbe acquiescenza sui punti della decisione impugnata cui essi si correlano.

Dei nuovi motivi beneficerà anche il garante. Ove, invece, il garantito non abbia queste ragioni di contestazione ulteriori che sole potrebbero giustificare un’impugnazione al di là di quanto ha prospettato già il garante, egli ben potrà, costituendosi in giudizio, limitarsi invece a far proprie le ragioni dell’impugnazione del garante, atteso che, l’impugnazione gli giova.
11075202_1546219838976595_1079310236409810291_nEgli, peraltro, potrebbe reputare che l’impugnazione quanto al rapporto principale del garante non è giustificata ed in tal caso la potrà contestare, adducendo che la decisione impugnata resa quanto a detto rapporto è corretta: in tal caso, ove tale atteggiamento, in quanto tenuto nel processo, possa essere apprezzato come riconoscimento di fondatezza della domanda dell’attore del rapporto principale, il giudice dell’impugnazione ne potrà prendere atto e potrà dare atto di tale riconoscimento limitando gli effetti del suo accertamento al solo rapporto fra garantito e attore del rapporto principale.
Decidendo sull’impugnazione del garante, invece, potrà, se ne sussista il fondamento, caducare la decisione impugnata nel suo effetto di accertamento della fondatezza della domanda relativa al rapporto principale esclusivamente in confronto del garante, giacché nei riguardi di costui gli atti dispositivi del rapporto principale ad efficacia sfavorevole, compiuti dal garantito non sono a lui opponibili.

19/04/2017

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