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P.A., illegittimo il blocco delle assunzioni nelle Regioni al fine di agevolare il pagamento dei loro debiti

(Da NORMA.DBI.IT)

Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 41, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 23 giugno 2014, n. 89, in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 117, quarto comma, della Costituzione.

10988486_1533178570280722_3050298689602970366_nCon sentenza depositata il 22 dicembre 2015 (clicca qui per leggere la sentenza) la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 41, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 23 giugno 2014, n. 89, in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 117, quarto comma, della Costituzione.
La norma impugnata disponeva che «Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all’articolo 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell’attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, nell’anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione …».
Accogliendo il ricorso in via principale promosso dalla regione Veneto, la Corte costituzionale ritiene che la soluzione adottata dal legislatore e finalizzata a garantire il tempestivo pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, non sia legittima perché la misura adottata non è proporzionale rispetto all’obiettivo perseguito, perché non sembra essere meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi (cfr. C. Cost. n. 1/2014).
11075202_1546219838976595_1079310236409810291_nInfatti, il blocco delle assunzioni, colpendo indistintamente ogni violazione dei tempi medi di pagamento, può investire amministrazioni che, nell’anno di riferimento, siano state in ritardo con il pagamento dei loro debiti per cause legate a fattori ad esse non imputabili. Ciò rende ipotetica e aleatoria l’idoneità della norma a conseguire la sua finalità, dal momento che, nei casi in cui il ritardo non fosse superabile con un’attività rimessa alle scelte di azione e di organizzazione proprie dell’ente pubblico, la minaccia del blocco delle assunzioni o la sua concretizzazione non potrebbe sortire l’effetto auspicato.
Inoltre la norma non tiene conto della situazione dell’ente pubblico dal punto di vista della dotazione di personale, poiché, a seconda di tale situazione, l’afflittività della sanzione in essa prevista può variare imprevedibilmente e risultare eccessiva (e, dunque, sproporzionata) proprio per quelle regioni che, negli ultimi anni, hanno ridotto la propria spesa per il personale, in ottemperanza ai vincoli posti dal legislatore statale.

13/01/2016

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