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Reati tributari: ne bis in idem e confisca nella giurisprudenza di legittimità

(Da Norma.dbi.it)

Ancora attuale e dibattuta la tematica del cumulo fra sanzioni penali ed amministrative, nonché dei beni della persona fisica confiscati per reati tributari nell’interesse dell’ente.

10988486_1533178570280722_3050298689602970366_nLa Suprema Corte di Cassazione è tornata sulla dibattuta questione del “ne bis in idem” in ambito tributario, mostrandosi sempre più sensibile alle pronunce della Cedu e della CGUE in materia.
Nello specifico, il problema è quello della possibilità del cumulo tra le sanzioni amministrative e quelle penali. Il ricorrente, infatti, deducendo la violazione dell’art. 4 del Protocollo n. 7 della Carta Europea dei Diritti dell’uomo e dell’art. 649 c.p.p., richiama la giurisprudenza dalla CEDU che ha applicato il principio del ne bis in idem – originariamente riferibile esclusivamente agli illeciti penali – anche al rapporto tra procedimento penale e procedimento amministrativo.
In particolare, il principio in esame può operare con riferimento al procedimento amministrativo ove a quest’ultimo segua l’irrogazione di una sanzione che abbia natura sostanzialmente penale, a nulla rilevando, dunque, il nomen iuris.
Ricorda la Suprema corte che la qualificazione della natura penale della sanzione deve essere effettuata alla luce dei tre criteri indicati dalla giurisprudenza sovranazionale, e cioè: qualificazione giuridica; natura dell’illecito; natura e gravità della sanzione (cfr. sentenza CEDU 8 giugno 1976 Engel vs. Paesi Bassi).
Altro elemento essenziale e non secondario è quello della definitività della sanzione irrogata, perché solo così potrà operare il divieto di una seconda sanzione.
11001931_1531795393752373_3755549417870727987_nTuttavia, la sentenza in esame respinge il ricorso dell’imputato, il quale non ha fornito prova della definitività del procedimento amministrativo, ritenendo «ultronea ogni ulteriore valutazione in merito alla eventuale natura sostanzialmente penale della sanzione amministrativa ed alla fondatezza della dedotta violazione di legge».
Ciononostante, la decisione è di particolare pregio perché, dalla lettura della motivazione, si scorge un’apertura dei giudici di legittimità all’orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia dell’Unione europea che impone il divieto nel bis in idem qualora per un medesimo fatto sia già stata irrogata una sanzione sostanzialmente penale per la sua afflittività, a prescindere dalla sua denominazione nell’ordinamento interno.
La Cassazione, poi, esamina le questioni attinenti ai limiti della confisca e alla nozione di profitto confiscabile nel caso di illeciti tributari.
11075202_1546219838976595_1079310236409810291_nIn particolare, analizzato il rapporto tra persona fisica e persona giuridica, la Corte ha ritenuto corretta l’apposizione del vincolo ai beni dell’amministratore, disponendo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti della persona fisica per i reati tributari commessi nell’interesse dell’ente, data la vigente esclusione dei reati tributari dal novero degli illeciti previsti in materia di responsabilità degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001.
Con riguardo, infine, al profitto confiscabile, richiamando una giurisprudenza piuttosto consolidata, questo è costituito da qualsiasi vantaggio patrimoniale tratto dalla realizzazione del reato e può consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento di un tributo.

(Antonella Ciraulo per Norma.dbi.it)

25/01/2016

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