Cerca

Diritto dell’Ue, voli aerei: va risarcito anche il datore di lavoro del dipendente che subisce il ritardo

cancelled_departuresUn ritardo nei cieli? Quante volte è capitato, a turisti e passeggeri lavoratori. Attese, noia, stress e nervi in aeroporto. E problemi con il datore di lavoro per i passeggeri in viaggio di lavoro.

Da Lussemburgo, però, giungono notizie positive sul fronte risarcimento danni. Infatti, il datore di lavoro che ha concluso un contratto di trasporto internazionale con una compagnia aerea per i suoi dipendenti in qualità di passeggeri, può ottenere il risarcimento del danno da ritardo dei voli prenotati, come conseguenza delle spese supplementari che ha dovuto sostenere.

Ciò è quanto si desume dalla sentenza 17 febbraio, causa C-429/14, resa dalla Corte di Giustizia UE, a seguito della domanda di pronuncia pregiudiziale avanzata dalla compagnia aerea lettone Air Baltic. Occorre volgere uno sguardo ai fatti accaduti.

Dalla compagnia Air Baltic, il servizio per le inchieste speciali della Repubblica di Lituania aveva acquistato alcuni biglietti aerei destinati al viaggio di due agenti tra Vilnius (Lituania) e Baku (Azerbaigian), passando da Riga (Lettonia) e Mosca (Russia), ai fini di una missione professionale.

Tuttavia, nonostante la prima parte del viaggio fosse andata liscia senza intoppi, il volo decollato da Riga atterrava a Mosca con ritardo e i due agenti perdevano la coincidenza per la terza tratta.

voli_homeLa Air Baltic, conscia del disagio, si era premurata di trasferire i soggetti su un altro volo ma i due giungevano a Baku solamente la mattina successiva al giorno di prenotazione, con un ritardo di “sole” quattordici ore rispetto alla tabella di marcia designata ai fini della missione.

L’inconveniente accaduto, quindi, costringeva il servizio delle inchieste a pagare loro alcune indennità giornaliere e contributi sociali supplementari, per un importo di circa 338 euro, portando il servizio stesso a chiedere un risarcimento a concorrenza di tale importo alla Air Baltic, che si rifiutava di dare esito favorevole alla domanda.

La compagnia aerea, perdente sia in primo che in secondo grado dinnanzi ai giudici lituani, adiva per cassazione la Corte suprema di Lituania affermando che una persona giuridica, come il servizio delle inchieste, non fosse legittimata a far valere la responsabilità del vettore aereo prevista all’articolo 19 della Convenzione di Montreal, poiché tale responsabilità sarebbe valida soltanto nei confronti dei passeggeri stessi e non nei confronti di altre persone.

Il servizio delle inchieste, invece, ha sostenuto che la responsabilità del vettore aereo prevista dall’ articolo 19 della Convenzione sopra citato deve considerarsi valida anche nei confronti dell’ente.

Rilevato tale contrasto in materia, la Corte suprema della Lituania ha sospeso il procedimento e ha interpellato la Corte, chiedendo di valutare se, effettivamente, gli articoli 19-22-29 della Convenzione di Montreal vadano intesi ed interpretati nel senso che un vettore aereo è responsabile nei confronti di terzi, tra cui il datore di lavoro dei passeggeri, persona giuridica con cui è stato concluso un contratto di trasporto internazionale di passeggeri, del danno derivante dal ritardo di un volo, a causa del quale il ricorrente (datore di lavoro) ha sostenuto spese supplementari connesse al ritardo.

voliritardoI giudici hanno statuito che la Convenzione di Montreal si applica a ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile a titolo oneroso (Capo I, art. 1); il trasporto effettuato da più vettori successivi si presume costituire un unico trasporto qualora le parti lo abbiano considerato come un’unica operazione indipendentemente dal fatto che sia stato stipulato per mezzo di un unico contratto o per mezzo di più contratti.

Secondo l’art. 19, invero, il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostra che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.

Inoltre, nel trasporto di persone, “in caso di danno da ritardo la responsabilità del vettore  si ritiene limitata alla somma di euro 4.150 quali diritti speciali di prelievo per passeggero” (art. 22); l’azione non dà luogo ad alcuna riparazione a titolo punitivo, esemplare o comunque non risarcitorio.

Per i giudici europei, pertanto, la Convenzione di Montreal deve essere interpretata nel senso che l’onere risarcitorio della compagnia derivante da ritardo dei voli, si estende anche al datore di lavoro di persone trasportate in qualità di passeggeri, come quello di cui trattasi nella fattispecie in questione.

L’art. 19, infatti, delinea il danno risarcibile in caso di ritardo in base al suo fatto generatore, ma non va a precisare affatto la persona alla quale tale danno può essere stato causato.

Vacanzieri in partenza per le festivita' pasquali all'aeroporto di Fiumicino, 4 aprile 2015. ANSA/ TELENEWS

Per risolvere la problematica ermeneutica occorre far riferimento all’art. 1 della Convenzione stessa, che precisa l’importanza di garantire la tutela degli interessi degli utenti del trasporto aereo internazionale. Orbene, la nozione di “utente”, non è necessariamente sovrapponibile a quella di “passeggero”, ma comprende, secondo i casi, persone che non vengono esse stesse trasportate e non sono pertanto passeggeri.

Pertanto, l’articolo 19 della Convenzione di Montreal considerato applicabile anche al danno subìto dalla persona che, nella sua qualità di datore di lavoro, ha concluso con un vettore aereo il contratto di trasporto internazionale diretto a far trasportare passeggeri che sono suoi dipendenti.

Per le compagnie aeree viene comunque garantito che la loro responsabilità non possa essere impegnata oltre il limite “per passeggero” fissato dalla normativa, poiché il risarcimento accordato a tali persone non può, in nessun caso, superare il cumulo di tutti i risarcimenti che potrebbero essere concessi a tutti i passeggeri interessati, qualora questi ultimi agissero individualmente.

19/04/2017

Categorie

Hai bisogno di altre informazioni?

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Società

Inserisci I Dati E Ricevi La Diffida Pronta Con I Tuoi Dati!

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Impresa individuale

Inserisci i dati e Ricevi la diffida pronta con i tuoi dati!