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Concorso Scuola: il paradosso delle nuove classi di concorso

inizio-scuola-lavagna-apertura-215492.610x431Il nostro Studio Legale nei giorni scorso, in merito al concorsone 2016, ha posto l’attenzione sulla violazione dell’art. 2, del Decreto Interministeriale 24 novembre 1998, 460, ovvero nella mancata previsione della clausola di salvaguardia” nel bando del concorso 2016, per secondaria di I e II grado (secondo cui possono partecipare al primo concorso bandito successivamente al 1 maggio 2002 i laureati senza abilitazione e i diplomati presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF), determinando una ingiustificata disparità di trattamento tra i candidati che hanno beneficiato della clausola di salvaguardia ammessi al concorso 2012 e gli esclusi dal concorso 2016, considerato che il primo concorso successivo al 1 maggio 2002 è stato quello dell’anno 2012, e che quest’ultimo è stato indetto per un numero limitato di regioni e di classi di concorso.

Considerato, altresì, che per effetto dell’introduzione delle nuove classi di concorso, o per quelli preesistenti per le quali non è mai stato indetto un percorso abilitativo, e che in relazione alle stesse i laureati o i diplomati ITP si trovano oggi nell’impossibilità oggettiva di essere abilitati, con l’effetto paradossale che nel concorso 2016 sono state indette delle classi per le quali, oggettivamente, non possono esistere abilitati.

Infatti, l’ultimo TFA (II Ciclo) è stato indetto a maggio del 2014, con le vecchie classi di concorso e per un numero limitato di esse.

Pertanto, al fine di meglio illustrare quanto sopra, si allegano i seguenti schemi, in cui si evidenziano, rispettivamente per tutti i laureati non abilitati/diplomati ITP:

– quali solo le Regioni per classe di concorso, escluse dal concorso 2012 ma previste nel concorso 2016, per le quali si chiederà in sede giudiziale l’applicazione estensiva della clausola di salvaguardia (vedi lo schema n. 1);

– le classi di concorso non previste nel concorso 2012 e quelle istituite per la prima volta con il DPR n. 19 del 14.02.2016, per le quali si chiederà in sede giudiziale l’applicazione estensiva della clausola di salvaguardia, oltre che eccepire l’impossibilità oggettiva del conseguimento del titolo abilitativo (vedi schema n. 2).

Per conoscere la nostra campagna #ioinsegno e scaricare la modulistica di adesione al ricorso clicca qui.
Nel frattempo, chiunque voglia ottenere informazioni o contattarci per esporci la propria situazione può cliccare qui.

Approfondimento a cura dell’Avv. Maria Saia

16/03/2023

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