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Scuola, Concorso: i Docenti di ruolo

ZJT27F886052-kVSG-U10602322460935Z0E-700x394@LaStampa.itIn prosecuzione degli approfondimenti del nostro Studio Legale, in merito alle illegittimità già segnalate, relative ai bandi del concorso 2016, si pone oggi l’attenzione sui docenti di ruolo esclusi dal concorso.

L’art. 3 dei tre bandi, rubricato “Requisiti di ammissione”, richiamando espressamente l’articolo 1, comma 110 della Legge 107/2015, escludono dalla partecipazione “ai concorsi per titolo ed esami il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali”.

La superiore norma è foriera di una illogica disparità di trattamento in quanto preclusiva soltanto nei confronti dei soli docenti assunti a tempo indeterminato nelle scuole statali, che non potranno partecipare al concorso, e non anche verso tutti gli altri dipendenti pubblici ed i docenti a tempo indeterminato delle scuole paritarie, che invece, potranno partecipare al concorso.   

L’art. 3, dunque, contrasta, inequivocabilmente, con i principi costituzionali, poiché in condizioni di uguaglianza, impedisce ai docenti di ruolo, in possesso dei titoli richiesti, di accedere al concorso.

Il Consiglio di Stato ha sottolineato, altresì, che “la Direttiva 1999/70/CE, che esclude discriminazioni dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato, è stata ritenuta interpretabile in modo tale da escludere anche “discriminazioni alla rovescia”, ovvero normative che assicurino vantaggi al personale precario a scapito dei diritti dei lavoratori stabilizzati” (Sentenza n. 50/2016 del 11.01.2016).

Va precisato, inoltre, che molti docenti sono stati assunti a tempo indeterminato con il piano straordinario di cui al comma 95, art. 1 Legge 107/2015, e che, pertanto, al termine ultimo di accesso al concorso (30.03.2016) il ruolo è soltanto di prova, poiché diventerà definitivo soltanto in seguito al superamento del cosiddetto anno di prova, ai sensi del comma 116, art. 1 L.107/2015, ovvero: “Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche”.

Per questi docenti, la preclusione di accedere al concorso risulta ancora più gravosa per due ordini di ragioni. La prima, perché molti neoassunti hanno difficoltà a raggiungere i 120 giorni di attività didattica, considerato che nella fase C la presa di servizio è avvenuta il 1 dicembre 2015, e dunque per loro la definitività del ruolo potrebbe anche non arrivare entro quest’anno. E pertanto, ai sensi del comma 119, art. 1, della medesima Legge 107/2015, dovranno rinviare l’eventuale definitività del ruolo ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.

bannerscuolan3La seconda ragione, invece, è data dal fatto che i neoassunti ex L. 107/2015 si ritrovano oggi ad insegnare in classi di concorso che non hanno scelto. Più in particolare, molti docenti in fase di presentazione della domanda di partecipazione al piano di assunzione straordinario hanno dato la preferenza al posto di tipo comune ed, invece, sono stati assunti per il posto di sostegno.

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Approfondimento a cura dell’Avv. Maria Saia

16/03/2023

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