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Donazione di cosa altrui: la posizione delle Sezioni Unite

(Da Norma.dbi.it)

Se ancora non vi è stata divisione dell’eredità tra coeredi, l’erede non può donare a terzi uno dei beni ricevuti, nemmeno se la cessione ha ad oggetto non l’intera proprietà, ma solo la quota ideale del bene stesso.

Lo hanno chiarito le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 15 marzo 2016, n. 5068.
Invero, il Supremo Collegio di legittimità ha affermato che la donazione di un bene altrui, benché non espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di causa, a meno che nell’atto si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell’attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio. Ne consegue che la donazione, da parte del coerede, della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria è nulla, non potendosi, prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante.
10988486_1533178570280722_3050298689602970366_nLa Corte interviene così a sanare il contrasto giurisprudenziale formatosi sul tema della donazione della cosa altrui.
Secondo un primo orientamento, la donazione di un bene altrui doveva difatti ritenersi valida, anche se inefficace, per via della natura eccezionale del divieto di donare beni futuri. L’inefficacia, secondo tale opzione ermeneutica, sussisterebbe fin quando il donante non si sia procurato la proprietà del bene.
Secondo un altro orientamento giurisprudenziale, invece, la donazione di un bene non esistente nel patrimonio del disponente doveva ritenersi nulla. La regola dell’attualità dello spoglio infatti implica difatti, secondo tale indirizzo, il requisito dell’appartenenza del diritto al patrimonio del donante.
Ad avviso del Supremo Consesso di legittimità la donazione di cosa altrui o anche solo parzialmente altrui è nulla, non per applicazione in via analogica della nullità prevista dall’art. 771 cod. civ. per la donazione di beni futuri, ma per mancanza della causa del negozio di donazione.
Difatti, spiegano i Giudici, poiché causa dell’atto di donazione è lo spirito di liberalità in favore di un altro soggetto, il fatto che il bene sia di proprietà altrui è incompatibile con la causa della donazione e pertanto la donazione stessa è nulla.
Alla stregua di quanto precede, relativamente al caso di specie, in cui un coerede defunto aveva donato al nipote la nuda proprietà della sua quota, corrispondente ai 5/12 indivisi dell’intero, di due appartamenti costituenti l’intero secondo piano di un fabbricato di vecchia costruzione a sei piani, i giudici hanno ritenuto che l’atto di donazione affetto da nullità, non potendosi donare ciò che ancora non è proprio.
In altri termini, nell’ipotesi in cui un soggetto divenga titolare di quota di un’eredità e la massa di tali beni non venga ancora divisa, egli non può donare la sua quota.
Possono infatti costituire oggetto di donazione solo ed esclusivamente i beni facenti parte del patrimonio del donante al momento in cui viene compiuto l’atto di liberalità e tali non possono ritenersi quelli di cui il donante è comproprietario pro indiviso di una quota ideale.

(Adriana Costanzo per Norma.dbi.it)

24/03/2016

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