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Concorso Allievi Marescialli Guardia di Finanza, azione legale per il limite di età

117Lo scorso 11 marzo il Comando generale della Guardia di Finanza ha pubblicato il concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 605 allievi marescialli all’88° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2016/2017, prevedendo tra i requisiti di partecipazione che i concorrenti “non abbiamo superato il giorno del compimento del 26° anno di età”.

Ebbene, la procedura selettiva de qua , prevede, che il suddetto limite del compimento dei 26 anni di età non sia raggiunto fino alla data di scadenza della presentazione della domanda di ammissione al concorso, individuata dal bando in trenta giorni dalla data di pubblicazione in gazzetta ufficiale dello stesso.

Più precisamente, per i soggetti che alla data di pubblicazione del bando non hanno ancora compiuto i 26 anni ma sono in procinto di farlo (esattamente tra l’11 marzo e il 9 aprile) è preclusa la possibilità di presentare la domanda on-line di partecipazione. Tale ulteriore preclusione, alla luce delle pronunce giurisprudenziali sul punto, appare fortemente lesiva del diritto all’ammissione alla procedura concorsuale per i soggetti che si trovano in questa condizione peculiare e si pone, certamente, in contrasto con il principio del favor partecipationis ormai pacificamente insito nel nostro ordinamento e recepito dal testo unico che disciplina le assunzioni nel pubblico impiego.

Ed invero, la censurata previsione è ispirata all’art. 2 del d. P. R. 9 maggio 1997, n. 487, che fissa quale  termine per il possesso dei requisiti di partecipazione la data di scadenza della presentazione della domanda di ammissione alle procedure selettive. Sul punto, però, il Consiglio di Stato è intervenuto chiarendo la portata della norma e chiedendo che nell’applicazione della stessa si presti particolare attenzione alla ratio sottesa.

GuardiaFinanzaRatio che non è quella di collegare inderogabilmente il possesso del requisito alla scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione, ma piuttosto quella di vietare in modo assoluto che il possesso dei requisiti generali di ammissione possa essere fissato dall’amministrazione in epoca posteriore “alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione”. E’ questo il vero significato della norma in esame, che effettivamente vuole garantire alla stregua dei principi di logicità, ragionevolezza ed imparzialità, quella parità di trattamento tra i concorrenti.

La limitazione in oggetto configura, inoltre, una grave disparità di trattamento, poiché il requisito “del non compimento dei 26 anni di età” viene richiesto in un momento largamente anteriore a quello dell’assunzione nel ruolo (al termine della procedura concorsuale, infatti, molti concorrenti avranno già superato i 30 anni di età); anche per tale ragione appare incoerente esigere un requisito di tal genere per garantire una maggiore efficienza del corpo della Guardia di Finanza.

Per tutte queste ragioni sopra esposte, il nostro staff legale sta predisponendo un’azione collettiva per i soggetti che alla data di pubblicazione del bando non avessero ancora compiuto il 26esimo anno di età, ma per i quali fosse impossibile presentare la domanda di partecipazione in virtù della sopra argomentata limitazione.

Chiunque voglia ottenere informazioni o contattarci per esporci la propria situazione può cliccare qui.

Articolo a cura della Dott.ssa Raimonda Riolo

06/04/2016

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