Errore allegazione CIAD ATA: esclusione contestabile se la certificazione è stata conseguita nei termini. Scopri come ottenere la riammissione!
Con l’aggiornamento delle graduatorie ATA di terza fascia per il triennio 2024–2027, è diventata obbligatoria – per quasi tutti i profili – la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD).
Molti candidati, pur avendo conseguito il titolo nei termini previsti, stanno ricevendo provvedimenti di esclusione per presunti errori nell’allegazione della CIAD o nella procedura di scioglimento della riserva.
In molti casi si tratta di errori materiali o problemi tecnici, che non posso compromettere il diritto all’inserimento o al mantenimento in graduatoria!
Quando la CIAD è obbligatoria
Ai sensi del nuovo CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021, la CIAD è requisito obbligatorio per partecipare ai seguenti profili ATA:
- Assistente amministrativo
- Assistente tecnico
- Cuoco
- Guardarobiere
- Infermiere
Per il collaboratore scolastico, invece, la CIAD non è obbligatoria, ma costituisce solo titolo valutabile.
La certificazione doveva essere conseguita entro il 30 aprile 2025.
Chi non la possedeva al momento della domanda (scaduta il 28 giugno 2024) poteva inserirla con riserva, ma doveva poi scioglierla entro il 12 maggio 2025 (inizialmente fissato al 9 maggio, poi prorogato dal Ministero).
Si precisa, altresì, che la certificazione CIAD è da considerarsi valida se dispone:
– il riferimento al Framework europeo: DigComp 2.2
– il riferimento e il marchio dell’organismo di certificazione accreditato
– il marchio Accredia completo del numero di registrazione dell’accreditamento
Esclusione per errore allegazione CIAD ATA – Non sempre è legittima!
Nonostante la normativa sia chiara, numerosi provvedimenti di esclusione sono contestabili. In particolare, sono giuridicamente dubbi i casi in cui:
- Il candidato ha regolarmente conseguito la CIAD entro il 30 aprile 2025, ma non l’ha allegata correttamente per errore materiale o tecnico;
- Il candidato non ha sciolto la riserva, ma la certificazione era già in suo possesso nei termini;
- La scuola non ha inviato preavviso di esclusione ai sensi dell’art. 10-bis L. 241/1990, impedendo qualsiasi possibilità di regolarizzazione.
In tutti questi casi, è possibile presentare un’istanza di autotutela, chiedendo la riammissione nelle graduatorie ATA
Il nostro Studio legale può aiutarti
Il nostro Studio vanta una profonda esperienza nel contenzioso amministrativo scolastico e segue costantemente casi di esclusione dalle graduatorie per questioni formali o errori di procedura.
Offriamo:
- Analisi e consulenza personalizzata del tuo caso, per cui ti invitiamo ad inoltrarci il provvedimento di depennamento che ti è stato notificato dall’Amministrazione ministeriale;
- Redazione e invio dell’istanza di autotutela, con motivazioni giuridiche puntuali;
- Ricorso al TAR, ove ne sussistano i presupposti giuridici, con richiesta di sospensione del provvedimento e riammissione urgente nelle predette graduatorie rispetto ai profili professionali di interesse;
19/09/2025








