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Assegnazione nuova sede – Indennità di trasferimento e concorsi interni

Indennità di trasferimento e concorsi interni: la sentenza TAR Lazio n. 20767/2025 chiarisce che l’assegnazione alla nuova sede è sempre “d’ufficio”

La recente sentenza n. 20767/2025 del TAR Lazio ha fatto chiarezza su un tema di grande importanza per il personale pubblico che partecipa ai concorsi interni. La questione riguarda il diniego dell’indennità di trasferimento per un dipendente vincitore di concorso interno e la qualificazione del trasferimento come “d’ufficio”.

Il principio chiave: trasferimento d’ufficio

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha accolto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: l’assegnazione alla nuova sede dopo un concorso interno costituisce un trasferimento d’ufficio. Il TAR ha richiamato, in particolare, la giurisprudenza del Consiglio di Stato che precisa che un trasferimento si qualifica come tale quando risponde a un interesse pubblico primario, come nel caso dell’assegnazione a funzioni superiori. In altre parole, la volontà del dipendente di trasferirsi o meno risulta irrilevante.

Gli elementi costitutivi del diritto all’indennità

La sentenza del TAR ha identificato con chiarezza i fattori che determinano il diritto all’indennità di trasferimento. Questi sono:

  1. Il trasferimento d’ufficio, che avviene senza la volontà del dipendente, ma per necessità dell’Amministrazione.

  2. La nuova sede deve trovarsi in un Comune diverso da quello di provenienza.

  3. La distanza tra la sede di partenza e quella di arrivo deve essere superiore ai 10 km.

Questi elementi sono alla base della legittimità del diritto all’indennità di trasferimento.

La continuità del rapporto di lavoro

Un altro punto fondamentale sollevato dalla sentenza riguarda la continuità del rapporto di lavoro. Nei concorsi interni, infatti, non si crea un nuovo rapporto di lavoro, ma si realizza una progressione all’interno dello stesso. Pertanto, l’indennità di trasferimento è dovuta. Diversamente, nei concorsi pubblici aperti, che creano un nuovo rapporto di lavoro, l’indennità non spetta.

La quantificazione dell’indennità

La Legge n. 86/2001, all’art. 1, stabilisce la quantificazione dell’indennità di trasferimento, che varia a seconda della durata del trasferimento. In particolare, prevede:

  • 12 mesi di trasferimento: corrispondenti a 30 diarie intere.

  • 12 mesi di trasferimento, con percentuale ridotta al 70%.

Inoltre, la legge riconosce anche il congedo straordinario per il trasloco e altre provvidenze relative al trasferimento.

La prescrizione del diritto

L’indennità di trasferimento ha un termine di prescrizione di 5 anni. La prescrizione decorre per ciascuna mensilità, e può essere interrotta tramite l’invio di una diffida all’Amministrazione. Questo è un aspetto importante per i dipendenti pubblici, che devono essere consapevoli dei tempi e delle modalità per esercitare il proprio diritto.

Le categorie interessate

Le categorie che possono beneficiare di questa indennità di trasferimento sono ampie e comprendono:

  • Forze Armate

  • Forze di Polizia

  • Personale civile della Difesa e dell’Interno

  • Tutti i dipendenti pubblici che partecipano ai concorsi interni per avanzamenti di carriera.

Conclusioni

La sentenza del TAR Lazio rafforza il diritto dei lavoratori pubblici a non dover sostenere i costi del trasferimento, che derivano da esigenze pubblicistiche. Il principio è chiaro: il trasferimento d’ufficio non può essere a carico del dipendente.

Lo Studio Legale Leone-Fell & C., da anni impegnato nella tutela dei diritti dei dipendenti pubblici, offre assistenza legale qualificata per chi ha bisogno di far valere il proprio diritto all’indennità di trasferimento o ha incontrato difficoltà nel processo di trasferimento. Se anche tu hai bisogno di assistenza, contattaci per una consulenza personalizzata e per valutare la migliore strategia da adottare.

 



17/12/2025

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