I sei scatti stipendiali nel TFS rappresentano un beneficio economico molto rilevante per il personale delle Forze di Polizia e delle Forze a ordinamento militare.
Si tratta di un incremento della base di calcolo dell’indennità di buonuscita, previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito in legge, che può determinare un aumento significativo del Trattamento di Fine Servizio.
Negli ultimi anni, la giurisprudenza amministrativa ha confermato in più occasioni il diritto al riconoscimento dei sei scatti stipendiali nel TFS, anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, purché siano presenti determinati requisiti.
Cosa sono i sei scatti stipendiali?
I sei scatti stipendiali sono un beneficio economico riconosciuto al personale delle Forze di Polizia al momento della cessazione dal servizio.
In concreto, ogni scatto equivale al 2,50% dell’ultimo stipendio in godimento. Sei scatti corrispondono quindi a un incremento complessivo del 15% della base pensionabile, rilevante ai fini del calcolo della buonuscita.
Questo beneficio si aggiunge a quelli già spettanti e incide direttamente sull’importo finale del TFS. Per questo motivo, la sua mancata applicazione può comportare una perdita economica consistente per il dipendente cessato dal servizio.
A chi spettano i sei scatti stipendiali nel TFS?
Hanno diritto ai sei scatti stipendiali nel TFS gli appartenenti alle Forze di Polizia e alle Forze a ordinamento militare che possiedono specifici requisiti soggettivi e oggettivi.
In particolare, il beneficio spetta a chi:
- appartiene a una Forza di Polizia o a una Forza a ordinamento militare, come Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza o Polizia Penitenziaria;
- ha compiuto almeno 55 anni di età al momento del collocamento in congedo;
- ha maturato almeno 35 anni di servizio utile.
Il beneficio spetta sia a chi cessa dal servizio per limiti di età, inabilità o decesso, sia a chi chiede volontariamente il collocamento in quiescenza, cioè il congedo a domanda.
La condizione essenziale è che, al momento della cessazione, siano stati raggiunti i requisiti anagrafici e di servizio previsti dalla normativa.
Quanto vale il beneficio?
Il valore economico dei sei scatti può essere molto rilevante.
Ad esempio, con uno stipendio alla cessazione di circa 35.000 euro, il riconoscimento del beneficio può comportare una somma di circa 10.000 euro in più sul TFS.
Si tratta quindi di importi importanti. La mancata inclusione dei sei scatti nella base di calcolo della buonuscita può tradursi in una perdita di diverse migliaia di euro.
Un caso concreto: la vittoria al TAR L’Aquila
Un recente caso riguarda un ricorrente già iscritto presso l’associazione UNARMA Pensionati APS.
Il sig. F.C. ha prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri fino al collocamento in congedo a domanda. Al momento della cessazione, aveva maturato i requisiti richiesti: almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
Nonostante ciò, l’INPS non aveva riconosciuto correttamente i sei scatti nella base di calcolo del TFS.
Il sig. F.C. ha quindi impugnato il provvedimento dinanzi al TAR Abruzzo, sede di L’Aquila, insieme ad altri due colleghi che si trovavano nella medesima situazione.
Con la sentenza n. 362/2026, R.G. 127/2023, pubblicata il 28 maggio 2026, il TAR Abruzzo, Sezione I, ha accolto integralmente il ricorso.
Il Collegio ha ordinato all’INPS di rideterminare il TFS, inserendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali. Inoltre, ha condannato l’Istituto al pagamento della maggiore somma dovuta, oltre agli interessi legali.
Le spese processuali sono state poste a carico dell’INPS.
Sei scatti stipendiali nel TFS: l’orientamento della giurisprudenza
La decisione del TAR Abruzzo non è isolata.
La giurisprudenza amministrativa si è ormai consolidata nel senso del riconoscimento del beneficio. Il TAR Abruzzo aveva già affermato questo principio con la sentenza n. 172/2022, successivamente confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2980/2023.
Nello stesso senso si è espresso anche il Consiglio di Stato con la pronuncia n. 3807/2024.
Il principio affermato dai giudici è chiaro: l’art. 4 del d.l. n. 165/1997, che esclude i sei scatti per chi cessa a domanda, opera esclusivamente sul versante pensionistico.
Ai fini del TFS, invece, continua ad applicarsi integralmente l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che non distingue tra cessazione per limiti di età e cessazione volontaria, a condizione che siano presenti i requisiti di età e anzianità.
Attenzione alla prescrizione: i termini per agire
Il diritto al TFS, inclusa la sua corretta determinazione con i sei scatti stipendiali, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall’art. 2946 del Codice Civile.
Il termine decorre dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere. In linea generale, questo momento coincide con la data di liquidazione e pagamento dell’ultima rata del Trattamento di Fine Servizio da parte dell’INPS.
Ciò significa che chi ha ricevuto un prospetto di liquidazione errato nell’ultimo decennio potrebbe avere ancora la possibilità di agire in giudizio.
È però opportuno non attendere. Con il passare del tempo, infatti, può aumentare il rischio che alcune voci accessorie, come gli interessi, si prescrivano autonomamente. Inoltre, può diventare più complessa la raccolta della documentazione necessaria.
Per questo motivo, è consigliabile verificare la data del proprio prospetto di liquidazione INPS e rivolgersi tempestivamente a un professionista qualificato. In questo modo è possibile valutare l’interruzione dei termini prescrizionali mediante diffida stragiudiziale o ricorso.
Studio Legale Leone-Fell e UNARMA Pensionati APS
Il risultato ottenuto è stato possibile anche grazie alla collaborazione con UNARMA Pensionati APS.
Questa collaborazione non rappresenta un episodio isolato, ma un vero e proprio modello di tutela.
L’associazione conosce gli iscritti, li raggiunge, li informa e li orienta. Lo studio legale, invece, mette a disposizione le competenze necessarie per agire sul piano giuridico.
Quando questi due soggetti lavorano insieme, il singolo iscritto non resta solo di fronte a un ente previdenziale che ha errato nel calcolo della buonuscita. Può invece contare su una rete di supporto che lo accompagna dalla prima informazione fino alla sentenza definitiva.
12/06/2026







