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GPS categorie protette: revoca della supplenza e riserva Legge 68/1999, come difendersi

GPS categorie protette: revoca della supplenza e riserva Legge 68/1999, come difendersi

GPS categorie protette: sei un docente iscritto nelle categorie protette e hai ricevuto la revoca della nomina, la risoluzione della supplenza o l’esclusione dalla riserva prevista dalla Legge 68/1999? Nelle ultime settimane numerosi docenti hanno contattato il nostro Studio. Gli Uffici scolastici hanno messo in discussione il diritto alla riserva dei posti nelle GPS. Questi provvedimenti, però, possono essere contestati.

In alcuni casi la conseguenza è stata ancora più grave. Docenti che avevano già ottenuto una supplenza hanno ricevuto la comunicazione di annullamento dell’individuazione e di risoluzione immediata del contratto di lavoro. È una situazione particolarmente delicata per chi aveva già preso servizio e rischia di perdere l’incarico da un giorno all’altro.

La normativa e alcuni importanti precedenti giurisprudenziali consentono di mettere in discussione l’interpretazione adottata dall’Amministrazione in diversi casi.

GPS 2026/2028: cosa prevede l’Ordinanza Ministeriale n. 27/2026

L’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 disciplina l’aggiornamento e il rinnovo delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028.

Per i docenti appartenenti alle categorie protette assume particolare importanza l’art. 12, comma 14. Questa disposizione stabilisce che, in occasione del conferimento delle supplenze, si applicano anche le riserve dei posti previste dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68.

Il punto oggi più discusso riguarda però il requisito dell’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio.

Perché alcuni docenti perdono la riserva o la supplenza?

In diversi casi gli Uffici scolastici contestano ai docenti un presunto difetto di requisiti. Alla data di scadenza della domanda GPS, fissata al 16 marzo 2026, questi docenti non risultavano in stato di disoccupazione. Oppure non disponevano di una nuova certificazione del Centro per l’Impiego.

Da questa verifica l’Amministrazione può far discendere conseguenze molto pesanti:

  • il mancato riconoscimento della riserva prevista dalla Legge 68/1999;
  • l’annullamento della nomina e la risoluzione di una supplenza già assegnata.

Tuttavia, la questione è più complessa di quanto possa apparire.

Il docente con supplenza a tempo determinato perde automaticamente la riserva?

No, non necessariamente. Ed è proprio questo uno dei punti più importanti.

L’art. 7, comma 4, lett. h), dell’O.M. n. 27/2026 prevede infatti due situazioni differenti. Il docente disoccupato deve dichiarare di essere iscritto nelle liste del collocamento obbligatorio previste dall’art. 8 della Legge 68/1999.

Inoltre, l’Ordinanza disciplina espressamente anche il caso di chi, alla scadenza della domanda, sia occupato con un contratto a tempo determinato. Questi docenti, proprio in quanto occupati, non possono produrre il certificato di disoccupazione. Per loro è prevista la possibilità di indicare la data e la procedura nella quale la relativa certificazione era stata precedentemente presentata.

Di conseguenza, la semplice esistenza di una supplenza in corso alla data del 16 marzo 2026 non può essere valutata isolatamente. Occorre invece verificare la storia lavorativa del docente e la precedente iscrizione al collocamento mirato. Soprattutto, occorre verificare quanto è stato dichiarato nella domanda GPS.

Revoca della supplenza e riserva: i Tribunali hanno già dato ragione ai docenti

Su questa materia esistono già importanti precedenti. Il primo è la sentenza n. 1342/2025 del Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Lavoro. La pronuncia riguarda un docente appartenente alle categorie protette, al quale era stata contestata la riserva perché occupato con contratto a tempo determinato.

La decisione ha valorizzato la particolare situazione dei docenti precari. Chi è regolarmente iscritto al collocamento mirato può infatti ottenere una supplenza temporanea. Ciò non determina necessariamente la perdita definitiva della tutela prevista dalla Legge 68/1999.

Ancora più significativo è il precedente del Tribunale di Vibo Valentia. Con sentenza del 10 febbraio 2026, il giudice ha accolto il ricorso di una docente alla quale era stata negata la riserva “N”.

In quel caso l’Amministrazione aveva ritenuto non valutabile la riserva. La docente, alla scadenza della precedente domanda GPS, risultava occupata con contratto a tempo determinato. Il giudice ha però rilevato che la docente aveva correttamente indicato la precedente iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio e la relativa procedura.

Per questo motivo la motivazione dell’Amministrazione è stata ritenuta illegittima. Il Tribunale ha quindi riconosciuto alla docente il diritto a beneficiare della riserva “N” nelle GPS e ne ha ordinato il riconoscimento.

Cosa fare adesso se hai ricevuto la revoca

Se hai ricevuto un provvedimento di esclusione dalla riserva ex Legge 68/1999, la revoca della nomina, l’annullamento dell’individuazione o la risoluzione della supplenza, non aspettare. I termini per intervenire possono essere brevi. Quando il rapporto di lavoro è già stato interrotto, inoltre, può essere necessario valutare rapidamente una tutela giudiziaria.

Contattaci e raccontaci il tuo caso

Hai ricevuto la revoca della supplenza o l’esclusione dalla riserva prevista dalla Legge 68/1999? Inviaci il provvedimento e la documentazione relativa alla tua iscrizione al Centro per l’Impiego all’indirizzo e-mail [email protected].

Valuteremo la tua posizione per verificare se esistono i presupposti per chiedere il ripristino della riserva e la tutela del tuo incarico di lavoro.



05/10/2026

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