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Supplenze GPS e algoritmo: il Tribunale di Palermo dà ragione alla docente esclusa dalla nomina

Supplenze GPS e algoritmo: il Tribunale di Palermo dà ragione alla docente esclusa dalla nomina

Le supplenze GPS e algoritmo tornano al centro del dibattito: lo Studio Legale Leone-Fell & C. ha ottenuto una nuova pronuncia favorevole. Il Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro ha riconosciuto l’illegittimità dell’esclusione di una docente dai successivi turni di nomina. Il giudice ha accertato il suo diritto all’incarico mai attribuito. Ha inoltre condannato il Ministero a riconoscerle le conseguenze economiche e professionali della mancata nomina.

La decisione si inserisce in un contenzioso che negli ultimi anni ha coinvolto migliaia di docenti. Inoltre, mette in discussione uno dei meccanismi più controversi delle procedure informatizzate per il conferimento delle supplenze.

Il caso della docente: cosa è successo e cosa ha deciso il Tribunale

Nel giudizio patrocinato dallo Studio, l’algoritmo ha esaminato la docente in un turno in cui nessuna delle sedi da lei indicate era disponibile. Lei è rimasta senza nomina. Secondo la ricostruzione del Tribunale, l’algoritmo non ha poi riesaminato la sua posizione. Ha proseguito con i candidati successivi, e la cattedra è stata attribuita a un candidato con punteggio inferiore.

Il Tribunale ha ritenuto illegittima l’esclusione della docente dai turni successivi. Ha accertato il suo diritto all’incarico e ha condannato il Ministero a riconoscerle le retribuzioni e il punteggio di servizio, con le dovute compensazioni.

Il motivo è semplice: il funzionamento tecnico dell’algoritmo non può prevalere sull’ordine della graduatoria. Il giudice ha inoltre applicato il principio fissato dalla Cassazione nella sentenza n. 18156/2026. Secondo questo principio, la rinuncia riguarda solo le preferenze non espresse.

Il problema del docente “saltato dall’algoritmo”

Il sistema usato negli anni passati poteva produrre un effetto molto penalizzante. Se l’algoritmo esaminava un docente e nessuna delle sedi da lui indicate risultava disponibile, il candidato restava senza nomina.

Il problema nasceva nei turni successivi. A volte una delle sedi già indicate dal docente si liberava in un secondo momento. Tuttavia, secondo il precedente funzionamento, l’algoritmo non tornava necessariamente indietro per riesaminare quel candidato. Proseguiva invece lo scorrimento della graduatoria.

Di conseguenza, una sede richiesta da un docente con punteggio più alto poteva finire a un candidato collocato più in basso. È proprio questo il meccanismo contestato nel giudizio patrocinato dallo Studio. Il Tribunale ha ricostruito come l’algoritmo, invece di riesaminare la posizione già trattata, avesse proseguito con i candidati successivi. Così molti docenti con punteggio più alto sono rimasti senza incarico.

Una questione che ha diviso i Tribunali

Per diversi anni la materia ha ricevuto interpretazioni non uniformi. La stessa sentenza del Tribunale di Palermo ricorda che sull’ordinanza ministeriale che regolava le nomine si erano formati orientamenti diversi e, in alcuni casi, contrastanti.

Il nodo centrale era semplice. Il docente che non aveva indicato tutte le sedi possibili era rinunciatario solo rispetto alle sedi non inserite nella domanda? Oppure perdeva anche il diritto a essere riconsiderato, nei turni successivi, per le sedi che aveva scelto espressamente?

Su questo punto è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18156 del 5 giugno 2026 (Sezione Lavoro), resa su rinvio pregiudiziale. I giudici hanno chiarito che, nella disciplina dell’O.M. n. 112/2022, la mancata indicazione di alcune sedi comporta la rinuncia esclusivamente alle preferenze non espresse. In altre parole, chi non ottiene subito una nomina non perde il diritto a concorrere, nei turni successivi, per una sede che aveva regolarmente inserito tra le preferenze.

Il Tribunale di Palermo ha applicato proprio questo principio. Ha affermato che i precedenti orientamenti vanno rivisti alla luce dell’intervento della Suprema Corte.

Supplenze GPS e algoritmo: il principio affermato dal Tribunale

La decisione è importante perché chiarisce un punto chiave: il funzionamento tecnico dell’algoritmo non può prevalere sull’ordine della graduatoria.

Se un docente ha indicato una sede nella domanda e quella sede si libera in un turno successivo, la sua posizione va considerata di nuovo. Questo deve avvenire prima di nominare candidati con punteggio inferiore.

Non solo il diritto alla nomina: riconosciuti anche retribuzioni e punteggio

Il Tribunale ha disposto il riconoscimento delle retribuzioni che sarebbero spettate con una corretta assegnazione dell’incarico. Ha riconosciuto anche il relativo punteggio di servizio. Il riconoscimento avviene con le dovute compensazioni rispetto a quanto la docente ha eventualmente già percepito o maturato nello stesso periodo.

Questo passaggio è rilevante perché conferma un dato concreto. Un errore nella procedura di nomina produce conseguenze economiche, ma incide anche sulla carriera del docente.

La nuova disciplina cambia il funzionamento dell’algoritmo

La pronuncia acquista ancora più rilievo se si legge insieme alla nuova disciplina delle GPS. L’attuale O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026, valida per il biennio 2026/2027 e 2027/2028, ha modificato proprio il meccanismo che aveva generato tanto contenzioso.

La nuova ordinanza stabilisce espressamente che le disponibilità successive, anche a seguito di rinunce, vanno utilizzate nei confronti degli aspiranti “utilmente collocati in graduatoria che non siano risultati assegnatari di un incarico sulla base delle preferenze espresse”.

Si tratta di un passaggio fondamentale. Supera infatti il meccanismo che poteva impedire al docente già “trattato” dall’algoritmo di essere valutato di nuovo nei turni successivi.

In termini semplici, nelle supplenze GPS, se non hai ottenuto alcuna nomina e poi si libera una sede che avevi già indicato nella domanda, oggi devi poter essere valutato di nuovo in base alla tua posizione in graduatoria.

Una vittoria che si inserisce in un percorso più ampio

La decisione ottenuta dallo Studio si colloca dunque in un percorso molto più ampio. Il contenzioso degli ultimi anni ha fatto emergere le criticità del sistema precedente. Ha inoltre chiarito un principio fondamentale: l’algoritmo deve rispettare la graduatoria e non può alterarla.

La digitalizzazione può rendere le procedure di nomina più rapide ed efficienti. Tuttavia, non può comprimere i diritti dei candidati né creare disparità tra docenti collocati in posizioni diverse.

Se ritieni di essere stato escluso da una nomina per il funzionamento dell’algoritmo, contatta lo Studio Leone-Fell per una consulenza. Puoi approfondire anche le anomalie nelle nomine delle supplenze docenti 2026/2027 e le tutele possibili.



05/10/2026

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