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Annullamento della gara di appalto: quale risarcimento?

Annullamento della gara di appalto: quale risarcimento?

appaltiIl danno cagionato dall’annullamento della gara, dopo l’avvio del servizio, quando le motivazioni siano state comunicate con colposo ritardo, deve essere risarcito dalla stazione appaltante? (T.A.R. Calabria – Reggio Calabria – Sentenza  28 ottobre 2016 , n. 1064)

Il Collegio calabrese, dopo avere riconosciuto, con precedente sentenza parziale, la responsabilità precontrattuale della stazione appaltante per avere indotto il RTI aggiudicatario a confidare nella stipula del contratto, divenuta nelle more impossibile all’esito della ricezione delle interdittive che avevano colpito alcuni componenti dello stesso RTI, ed avere quindi disposto una Consulenza Tecnica d’Ufficio, onde determinare il danno emergente patito per aver inutilmente acquistato le attrezzature e i macchinari occorrenti per l’espletamento del servizio appaltato (ovvero il danno corrispondente all’immobilizzo dei beni de quibus) nel breve periodo di tempo in cui, ancora non conoscendosi le reali ragioni dell’annullamento della gara, le ricorrenti ancora confidavano nella stipula del contratto, non ha potuto liquidare alcunché, condividendo il giudizio di insussistenza del danno causato dalla stessa condotta posta in essere dalla parte danneggiata, la quale ha mancato di fornire al CTU qualsivoglia idonea documentazione a supporto.

Annullamento della gara di appalto, le motivazioni del Collegio

processo-civile-telematico-150804092951Il Collegio ha ritenuto, infatti, che nulla può essere liquidato per tale dedotta voce di danno, mancando alcun principio di prova circa il lamentato pregiudizio economico e non potendo il Collegio supplire in alcun modo tramite la sua valutazione equitativa. Il Tribunale reputa che neppure può essere riconosciuta in favore delle ricorrenti la somma forfettaria individuata dal CTU per il ristoro dei costi di partecipazione alla gara, nella misura del 4% del valore dell’appalto determinato sulla base dell’offerta economica presentata al seggio di gara. Precisato che l’esser andato il CTU oltre i quesiti posti non impedirebbe al Collegio di liquidare comunque una tale voce di danno (attesa la natura automatica e forfettaria del relativo calcolo), deve però osservarsi che nel caso di specie non rileva né una ipotesi di illegittima esclusione né un caso di inutile intrattenimento in gara revocata e/o annullata per fatto dell’amministrazione. Viene in questione viceversa un lamentato danno (di cui all’esito dell’istruttoria non è risultata alcuna prova) derivante dal colposo ritardo con cui l’Amministrazione ha comunicato le effettive ragioni dell’annullamento, inducendo le ricorrenti ad approntare la prestazione e tenerla a disposizione in attesa della stipula verosimile del contratto e dunque strettamente ricollegato al mero segmento temporale come precisato in atti.

Annullamento della gara di appalto, le conclusioni del Tar

In relazione ad una gara che, si ribadisce, è stata annullata all’esito della ricezione delle interdittive che hanno colpito gli altri componenti del RTI nonché all’esito della impossibilità di sostituire i componenti del raggruppamento; e dunque per effetto di un fatto ricollegabile all’ATI medesimo. Il che, in tesi, può al limite fondare una responsabilità dei soggetti attinti dall’interdittiva nei riguardi delle odierne ricorrenti; ma non già il riconoscimento del danno ipotizzato nella relazione d’ufficio.

Avv. Chiara Campanelli per Norma.dbi.it

11/11/2016

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