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Assegno mensile di invalidità: requisito di inattività lavorativa

L’Inps, con il messaggio n.3495 del 14 ottobre 2021, ha recepito l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui l’assegno mensile di invalidità ha, tra i suoi requisiti necessari, l’inattività lavorativa della persona disabile.

Ciò significa che lo svolgimento di attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricavato, preclude il diritto all’assegno mensile di invalidità. Di conseguenza per poter accedere all’assegno mensile di invalidità è necessario che il beneficiario non svolga alcuna attività lavorativa, a prescindere dal reddito ricavato.

Nel suo messaggio, quindi, l’Inps ribadisce che dal 14 ottobre 2021 l’assegno mensile di invalidità sarà liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l’inattività lavorativa del soggetto invalido beneficiario.

Si ricorda che l’assegno mensile di invalidità viene erogato per 13 mensilità agli invalidi civili tra i 18 e i 67 anni che abbiano questi requisiti:

  • percentuale di invalidità tra il 74% e il 99%
  • che non svolgano alcuna attività lavorativa
  • con un reddito personale che non può superare 4.931,29 euro per il 2021.

In realtà, alcuni tribunali non concordano con tale affermazione e pertanto hanno accolto i ricorsi presentati dai disabili che, a fronte di un assegno di invalidità esiguo, siano stati costretti a svolgere una seppur minima attività lavorativa per consentire loro di sostenere le spese quotidiane.

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Il caso

Articolo tratto da La Repubblica



22/04/2022

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