Oggi si terrà la la prima udienza riguardante la nostra azione contro la procedura d’ammissione alla Scuola Superiore dell’Avvocatura. Alla Camera di Consiglio odierna (ore 9.45, terza sezione Tar Lazio) discuteremo, dunque, i nostri motivi di ricorso.
Motivi differenti rispetto ad altri ricorsi già trattati alla Camera di Consiglio del 3 giugno e rigettati dalla III Sezione del T.A.R. Lazio – Roma.
Con le ordinanze nn. 2325/2015 e 2328/2015, infatti, il Tribunale ha respinto alcune domande cautelari già proposte ritenendo, ad una prima sommaria delibazione, che detti ricorsi non presentassero profili di fondatezza.
In particolare, con le citate ordinanze il Collegio ha ritenuto che:
a) non risultava irragionevole il richiedere il superamento della prova preselettiva con un punteggio minimo equivalente a 7\10, richiesto anche per l’accesso alle prove orali dei pubblici concorsi (art. 7 DPR n. 487\1994); tanto più che nel caso in esame le modalità di svolgimento delle prove non erano ispirate a mero nozionismo, ma chiamavano l’aspirante ad esercitare, oltre che le proprie conoscenze giuridiche, anche le proprie doti di ragionamento, richiedendo di fornire la risposta che non si presentava “arbitraria, errata o meno probabile” (!!);
b) la omessa pubblicazione della data di svolgimento delle prove nel bando non ha inciso sulla capacità del candidato di affrontare la selezione posto che la stessa si è svolta dopo quasi due mesi dalla pubblicazione dell’avviso;
c) dalle modalità di svolgimento della prova preselettiva non sembravano emergere elementi idonei a confermare la violazione del principio dell’anonimato dedotta, posto che i moduli utilizzati per le prove erano contraddistinti da codici a barre diversi tra loro, i quali consentivano solo in una fase successiva l’abbinamento del modulo delle risposte con la scheda anagrafica; considerato peraltro che la procedura in esame, riguardando l’accesso ad un corso propedeutico per l’accesso all’albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, non sembra rientrare nelle previsioni di cui al d.P.R. 487/1994 (!!);
d) i profili di doglianza relativi a diversi quesiti, del test preselettivo e, precisamente, nn. 7, 19, 44, non sembravano fondati.
Prescindendo da qualsiasi commento sulle valutazioni effettuate dal Tribunale, non possiamo non essere fiduciosi in merito all’accoglimento del nostro ricorso, posto che abbiamo rilevato ulteriori profili di illegittimità.
Tra i tanti:
a) l’illegittimità dell’atto di nomina della Commissione.
La Commissione competente a predisporre e valutare le prove di preselezione, di cui all’art. 3 del Bando per l’ammissione al corso propedeutico all’iscrizione nell’albo speciale dei cassazionisti, infatti, è stata nominata da un soggetto incompetente.
Mentre l’art. 3 del Bando citato prevede, al secondo comma, che la Commissione debba essere nominata con provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale Forense, il verbale di nomina della Commissione, datato 30 marzo 2015, è firmato dal Prof. Avv. Guido Alpa nella qualità di Presidente del Consiglio Nazionale Forense.
Tuttavia, il 30 marzo 2015 il Presidente del Consiglio Nazionale Forense non era più il Prof. Avv. Guido Alpa, ma l’Avv. Andrea Mascherin.
b) la graduatoria dei partecipanti al test preselettivo è stata approvata dal Prof. Avv. Guido Alpa, in qualità di membro del Comitato scientifico, mentre l’art. 6 del Bando prevede, al secondo comma, che “con provvedimento del Presidente del CNF sono approvati gli atti concorsuali, nonché la relativa graduatoria finale di merito e dichiarati gli ammessi al corso”.
c) violazione del criterio di “specializzazione” introdotto dall’art. 9 della legge di riforma della professione forense.
La “specializzazione” dell’avvocato costituisce requisito indispensabile, non solo per poter presentare la domanda, ma anche e soprattutto per sostenere e superare la verifica finale di idoneità che consente l’iscrizione all’”albo cassazionisti”. Tuttavia la “specializzazione” viene del tutto dimenticata nella fase del test preselettivo.
Il Consiglio Nazionale Forense, infatti, del tutto illogicamente anziché esaltare anche in tale fase il criterio di “specializzazione” ha previsto un test preselettivo avente ad oggetto quattro distinte materie, ignorando il criterio di specializzazione nella disciplina della prova di accesso, dando luogo ad un sistema distonico, viziato da radicale illegittimità.
Inoltre, abbiamo eccepito l’illegittimità costituzionale delle nuove disposizioni per l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, dettate dall’art. 22 della L n. 247/2012.
L’articolo citato si pone in contrasto con gli artt. 1, 3 4 e 36 della Costituzione poiché determina una illegittima ed immotivata disparità di trattamento tra gli avvocati iscritti nell’albo ordinario prima dell’entrata in vigore della legge di riforma forense.
Presto nuovi aggiornamenti sulla vicenda.
10/12/2015