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Concorsi pubblici, illegittimo il limite d’età

Concorsi pubblici, illegittimo il limite d’età

Concorsi pubbliciViviamo in un Paese in cui i giovani entrano sempre più tardi nel mercato del lavoro. Eppure, il Governo, continua a pretendere la fissazione di limiti d’età per molti concorsi pubblici, in barba alla legge dello Stato e al diritto dell’Unione Europea.

Nell’ordinamento giuridico italiano, l’art. 3, comma 6, della legge n. 127 del 1997 (c.d. Bassanini bis), ha positivizzato il divieto generale di stabilire limiti di età per l’accesso ai concorsi pubblici.

Concorsi pubblici, la giurisprudenza in materia

La giurisprudenza si è soffermata a lungo sulla portata applicativa della norma.

Essa, infatti, non solo risente degli influssi del diritto dell’UE, ma ammette deroghe applicative: in tali ipotesi, tuttavia, la P.A. dovrà pur sempre estrinsecarne in maniera chiara le ragioni giustificatrici, in termini di particolare natura del servizio ovvero di oggettive necessità dell’Ente (cfr. T.A.R. Parma, sez. I, sent. n. 424/14).

Concorsi pubblici, la giurisprudenza comunitaria

A tal proposito, il 19 gennaio 2010, la Grande Camera della Corte di giustizia dell’UE (Causa C -555/07) ha sancito l’efficacia del principio di non discriminazione in base all’età, già espresso concretamente nella direttiva 2000/78/CE.

Essa, ha definito un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, con conseguente disapplicazione di ogni disposizione contraria presente nelle singole normative nazionali.

Il Legislatore comunitario, tuttavia, consente ai singoli Stati membri, in determinate condizioni, “giustificate” disparità di trattamento, per il perseguimento di “obiettivi legittimi di politica dell’occupazione, mercato del lavoro e formazione professionale”.

Di conseguenza, la previsione di un limite di età non contrasterebbe con le disposizioni comunitarie, a condizione che la finalità sia legittima e il requisito sia proporzionato (cfr. CGUE 13 novembre 2014, causa C 416-13).

In attuazione della direttiva 2000/78/CE, il decreto legislativo n. 216 del 2003 ha avallato l’interpretazione comunitaria, connotando la parità di trattamento di piena tutela giurisdizionale, ma ponendo una netta distinzione: infatti, il terzo comma dell’art. 3 stabilisce la natura non discriminatoria di quelle “caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante” in ragione della “natura dell’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata” (cfr. T.A.R. Umbria, sez. I, n. 334/2016).

Quindi, la fissazione di specifici limiti di età in determinati settori, risponderebbe alla necessità di assicurare il possesso nel tempo di determinati requisiti fisici necessari per lo svolgimento di peculiari attività (si pensi al settore delle forze armate), risultando pertanto tale limitazione legittima solo se proporzionata e ragionevole a tale esigenza (cfr. T.A.R. Lazio, n. 4642/2016).

Articolo a cura di Iacopo Correa

14/04/2022

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