Vittoria per il nostro assistito
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto la domanda cautelare proposta dal nostro studio nell’interesse di un candidato escluso dal concorso pubblico per l’aliquota riservata ai civili di 2517 allievi agenti della Polizia di Stato. Il TAR ha disposto il riesame della valutazione attitudinale ad opera di una Commissione in diversa composizione.
Il caso
Il nostro assistito aveva partecipato al concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato.
Dopo lo svolgimento delle prove psico-attitudinali, l’Amministrazione gli notificava un provvedimento di inidoneità con una motivazione del tutto generica. La formula utilizzata era identica per tutti i candidati dichiarati inidonei e si limitava a richiamare formalmente l’art. 24 del D.M. n. 168/2022, senza fornire alcuna spiegazione specifica sulla posizione del candidato.
A seguito di tale giudizio, il candidato veniva escluso dal concorso.
Il vizio: motivazione carente e contraddittoria rispetto al giudizio del perito selettore
Dopo aver acquisito tramite istanza di accesso agli atti tutti i documenti relativi alla procedura valutativa in merito al ricorrente, abbiamo ricostruito l’intera vicenda e individuato il vizio centrale.
Nel corso degli accertamenti attitudinali è emersa una contraddittorietà tra le valutazioni espresse nelle diverse fasi del procedimento. In particolare, il perito selettore e il funzionario psicologo avevano fornito giudizi tra loro contrastanti circa le qualità del candidato.
Nel formulare il giudizio finale di inidoneità, però, la Commissione collegiale non aveva chiarito in alcun modo come avesse risolto tale contraddizione. La motivazione adottata si risolveva in una formula del tutto generica, priva di qualsiasi riferimento concreto alla posizione del candidato. Inoltre, risultava inidonea a rendere conto delle specifiche ragioni che avevano condotto al giudizio negativo.
La decisione del TAR Lazio
Il TAR Lazio – Sezione Prima Quater ha accolto la domanda cautelare ritenendo le doglianze assistite da sufficiente fumus boni iuris. Ha quindi disposto il riesame ad opera di una Commissione in diversa composizione, rilevando come non fosse stata adeguatamente motivata l’asimmetria tra il giudizio negativo della Commissione collegiale e quelli positivi intervenuti nelle fasi preliminari.
Cosa significa questa ordinanza per i candidati esclusi
Questa pronuncia afferma un principio di grande importanza per tutti i candidati colpiti da un giudizio di inidoneità attitudinale. La Commissione, infatti, non può limitarsi ad una formula di stile.
Quando nel corso della procedura valutativa emergono giudizi contrastanti tra le diverse fasi dell’iter di accertamento attitudinale, la Commissione collegiale è tenuta a spiegare espressamente le ragioni per cui ha privilegiato una valutazione rispetto all’altra. Se tace su questo punto, il provvedimento di esclusione risulta viziato nella motivazione e può essere impugnato.
Sei stato escluso? Contattaci subito
Se anche tu hai ricevuto un giudizio di inidoneità attitudinale, i termini per agire sono stringenti. Hai 60 giorni dalla notifica del provvedimento di esclusione per proporre ricorso davanti al TAR e 120 giorni per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
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11/05/2026








