Cerca

Concorso Scuola: illegittima l’esclusione dei docenti che hanno svolto 36 mesi di servizio

Concorso-Scuola renziIn prosecuzione degli approfondimenti del nostro Studio Legale, in merito alle illegittimità già segnalate, relative ai bandi del concorso 2016, si pone oggi l’attenzione sulla valenza dei trentasei mesi di servizio ai fini dell’accesso al concorso.

Più precisamente l’articolo 1, comma 401, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha introdotto il nuovo comma 3-bis all’art. 35 del D.lgs. 165/2001, secondo cui “Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

  1. a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando;
  2. b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’amministrazione che emana il bando”.

Considerato il nuovo dettato normativo che riserva dei posti a favore dei precari con almeno 36 mesi di servizio alle dipendenze della PA che emana il bando, è di palese evidenza che il MIUR ha violato detto precetto.

Detta violazione risulta essere ancora più grave alla luce dell’intervento legislativo ex comma 131 della L. 107/2015, secondo cui: “A decorrere dal 1º settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi”.

concorso-unione-europea_1A tal proposito, si ricorda che il superiore intervento è frutto della famosa Sentenza “Mascolo”, in cui la Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel PQM ha statuito che: “La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l’espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un’esigenza reale, sia idoneo a conseguire l’obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall’altro, non prevede nessun’altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato”.

Considerato che la stabilizzazione dei precari debba essere favorita, e che, pertanto, si rende assolutamente inammissibile l’inapplicabilità del dettato di cui comma 3-bis dell’art. 35 del D.Lgs. 165/2001 al concorso 2016, riteniamo che il bando debba essere impugnato per la mancata osservanza della riserva dei posti in favore dei precari della scuola con almeno 36 mesi di servizio.

Per conoscere la nostra campagna #ioinsegno e scaricare la modulistica di adesione al ricorso clicca qui.
Nel frattempo, chiunque voglia ottenere informazioni o contattarci per esporci la propria situazione può cliccare qui.

Approfondimento a cura dell’Avv. Maria Saia

16/03/2023

Categorie

Hai bisogno di altre informazioni?

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Società

Inserisci I Dati E Ricevi La Diffida Pronta Con I Tuoi Dati!

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Impresa individuale

Inserisci i dati e Ricevi la diffida pronta con i tuoi dati!