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Coronavirus e Lavoratori, le nuove misure del decreto “Cura Italia”

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In questo articolo valuteremo le misure del Decreto «Marzo» approvate dal governo in materia di lavoro, tutela e sostegno al reddito. Nei giorni precedenti vi avevamo già parlato di sicurezza sul luogo di lavoro, mettendovi a disposizione una diffida gratuita per richiedere al datore di lavoro, qualora non le rispetti, di attuare tutte le misure idonee a tutelare la sicurezza del lavoratore (Leggi il nostro approfondimento e scarica gratuitamente la diffida).

Per gli altri approfondimenti sul tema abbiamo creato sul nostro portale una sezione specializzata sul coronavirus in cui troverete guide, approfondimenti da scaricare gratuitamente e tanto altro (Visita la nostra sezione speciale sul coronavirus).

Le misure di integrazione salariale contenute nel decreto «Cura Italia».

In primo luogo vengono in rilievo le misure di integrazione salariale per dipendenti del settore privato.

Sono la CIGO (e l’equivalente assegno ordinario di integrazione salariale per le aziende iscritte ai fondi di solidarietà ed al FIS), la CIGS (e l’equivalente assegno di solidarietà), la Cassa integrazione in deroga (per aziende con meno di 5 dipendenti estesa anche ai lavoratori agricoli e della pesca).

Le misure sono rivolte:

A) Lavoratori: tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante). Restano esclusi i dirigenti ed i lavoratori a domicilio e i lavoratori domestici.

B) Datori di lavoro: tutte le imprese del settore privato, comprese i settori dell’agricoltura e della pesca tradizionalmente escluse, cui si applica il trattamento in deroga.

Tali misure sono volte a contrastare la sospensione o la riduzione del lavoro conseguente all’emergenza corona virus. Per la CIGO viene addirittura indicata una causale volta a semplificare le procedure di accesso che è “Emergenza Covid -19”. E’ prevista la deroga alle causali indicate per i relativi trattamenti.

L’ammontare dell’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione globale (comprensiva di ratei mensilità aggiuntive) che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale, entro i massimali mensili fissati dalla legge che restano vigenti e variano a seconda dell’ammontare della retribuzione di riferimento e del settore.

La decorrenza è normativamente fissata dal 23 febbraio e la durata massima è di 9 settimane.

La richiesta va fatta entro il 4 mese successivo. Sono previste deroghe all’obbligo di contribuzione a carico dei datori esonerati dall’obbligo di contribuzione aggiuntiva nonché, per la cassa in deroga, è previsto il concorso di regioni e province autonome (previo accordo sindacale con le organizzazioni comparativamente più rappresentative). Tali periodi non si computano ai fini della durata massima e sono neutralizzati in caso di successive richieste. Rimane l’obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto con le OO.SS. da effettuare però in via telematica.

La CIGO e l’Assegno ordinario, sono corrisposti rispettivamente dal datore o attraverso i fondi di solidarietà a conguaglio dell’INPS; per le altre prestazioni provvede ad erogarle direttamente l’inps. E’ prevista l’erogazione diretta da parte dell’inps anche in caso di accertate difficoltà finanziarie del datore tenutovi a conguaglio.

Oltre a quanto già detto, sono previste norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori.

In particolare gli artt. 22, 23 e 24 disciplinano una speciale forma di Congedo per lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti alla gestione separata e lavoratori autonomi, nonché pubblici e del comparto sanitario.

E’ previsto un congedo specifico retribuito in misura pari al 50 % dell’indennità di maternità di cui all’art. 23 d.lgs 151/2001 (dunque pari al 40% della retribuzione media globale giornaliera) per la durata di 15 giorni, consecutivi o frazionati, a decorrere dal 5 marzo.

Beneficiari sono, i genitori (alternativamente e sempre entro il limite di 15 giorni) dipendenti del settore privato (art. 22) e del settore pubblico (art. 24) con figli di età non superiore a 12 anni.

Vi rientrano:

  • I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, parziale o determinato;
  • I lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata inps o lavoratori autonomi iscritti all’inps (in tal caso l’ammontare è pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo dell’indennità di maternità ovvero 50% della retribuzione convenzionale giornalierà stabilità dalla legge per gli iscritti all’INPS);

Sono esclusi:

  • I nuclei familiari in cui l’altro genitore benefici di strumenti di sostegno al reddito (CIGO, CIGS, Assegno di solidarietà, Assegno ordinario di integrazione salariale, Cassa in deroga), ovvero sia disoccupato o ancora non lavoratore.
  • I genitori che optino per il bonus tata pari a complessivi 600€ da utilizzare per le prestazioni effettuate nel periodo di sospensione delle attività scolastiche. Per i dipendenti del comparto sanitario tale bonus è aumentato a 1.000,00 €.

Per i genitori di figli con disabilità grave ex art. 4, co. 1 l. 104/1992 iscritti a scuola o ospitati in centri diurni, non si applica il limite di età di 12 anni per godere del beneficio. Per tali soggetti l’art. 23 prevede altresì l’estensione dei permessi retribuiti di cui all’art. 33, l. 104/1992 (tre giorni mensili) di ulteriori 12 giornate per ciascuno dei mesi di marzo ed aprile. Dunque per i genitori di figli con grave disabilità accertata è assicurata una copertura integrale a retribuzione intera per 15 giorni ed a retribuzione dimezzata per gli altri 15.

Inoltre per i genitori di figli di età compresa tra 12 e 16 è previsto il diritto potestativo di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi senza retribuzione né contribuzione figurativa e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Speciali disposizioni sono previste per i lavoratori del settore privato colpiti dal COVID 19.

Si stabilisce, in particolare, che il periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’art. 1, co. 2, lett. h e i dl 6/2020 è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del comporto.

Misure specifiche di sostegno al reddito sono previste anche per professionisti e lavoratori autonomi.

Nello specifico sono considerati:

  • I liberi professionisti titolari di partita iva attiva al 23 febbraio 2020 e lavoratori con contratti co.co.co attivi nel medesimo periodo, iscritti alla gestione separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
  • I lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali inps (quali ad esempio commercianti, artigiani e coltivatori diretti) non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
  • Lavoratori subordinati stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto nel periodo 1 gennaio – 16 marzo 2020 e non abbiano in corso altro rapporto di lavoro.
  • Operai agrivoli a tempo determinato che abbiano effettuato almeno 50 giornate lavorative nel 2019;
  • Lavoratori iscritti al Fondo Pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 ed un reddito non superiore a 50.000,00;

Per tutti questi soggetti è prevista un’indennità una tantum di € 600,00.

Tali indennità non sono tra loro cumulabili.

E’ prevista poi una disposizione di chiusura tramite l’istituzione del fondo per il reddito di ultima istanza a favore di quei lavoratori (dipendenti o autonomi) non ammessi a godere delle precedenti indennità.

Ed infatti i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti alle casse di previdenza, che in conseguenza dell’epidemia abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e che nel 2019 hanno prodotto un reddito non superiore a 10.000,00, è istituito un fondo volto a garantire a tali soggetti un’indennità, nei limiti di spesa di 200 milioni. Si rinvia ad un decreto MEF per criteri, priorità e modalità di attribuzione.

Altre misure specifiche

PATRONATI E CAF

Sono state previste disposizioni in materia di CAF e Patronati, consentendo in deroga l’acquisizione del mandato telematico ferma restando la regolarizzazione dello stesso una volta cessata l’emergenza.

E’ inoltre prevista la riduzione delle ore di apertura al pubblico nonché lo spostamento degli obblighi dichiarativi ed informativi nei confronti del ministero del Lavoro.

DATORI DI LAVORO DOMESTICO

E’ prevista la sospensione dell’obbligo di versamento di contributi previdenziali, assistenziali e dell’assicurazione obbligatoria in scadenza dal 23 febbraio e sino al 31 maggio: tali premi potranno essere pagati senza interessi e sanzioni entro il 10 giugno 2020.

SOSPENSIONE DELLE MISURE DI CONDIZIONALITÁ RELATIVE A R.D.C., NASPI e DISCOLL NONCHE’ PER LE ALTRE MISURE DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Sono sospesi tutti gli obblighi cui erano tenuti i titolari di R.d.C. (convocazione al centro per l’impiego; prestazioni di utilità pubblica etc.) di NASPI, DISCOLL e delle altre misure di integrazione salariale.

CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI DPI DA PARTE DELL’INAIL

L’Inail erogherà alle imprese l’importo di 50.000.000,00 di euro per l’acquisto di DPI nonché per il finanziamento dei progetti di promozione di cui all’art. 11, co. 1 D.lgs 81/2008.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI

Viene vietato l’avvio di tutte le procedure di licenziamento collettivo per 60 giorni dall’entrata in vigore e sono sospese le procedure già avviate. Vengono altresì vietati i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 L 604/1966 per il periodo di 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Per qualunque richiesta o informazione scrivici a [email protected] o compila questo form

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17/03/2020

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