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Coronavirus e Scuole di specializzazione: disposta l’immatricolazione dei ricorrenti

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Vittoria per i medici rimasti fuori dagli scaglioni straordinari delle Scuole di specializzazione che adesso potranno immatricolarsi in una delle Scuole prescelte, in base alla graduatoria e al punteggio ottenuto. I giudici del Consiglio di Stato hanno anche invitato il Miur “a riconsiderare nei prossimi bandi tale effetto disfunzionale del sistema delle sessioni straordinarie”.

Tale procedura, infatti, avrebbe dovuto redistribuire i posti rimasti vacanti, ma nella realtà ha consentito ai soli specializzandi già immatricolati un trasferimento di sede. Gli scaglioni straordinari si sono dunque rivelati illegittimi nella misura in cui hanno redistribuito i posti vacanti ai soli soggetti immatricolati. Questo ha portato alla perdita di ulteriori borse poiché si è trattato solo di uno scambio di sede e non in una effettiva redistribuzione del posto vacante.

Alla luce delle recenti vittorie, chiunque abbia ottenuto un punteggio alto, prossimo all’immatricolazione, può ancora proporre ricorso in quanto, dopo l’emanazione del Decreto Cura Italia, i giudici del Consiglio di Stato hanno altresì disposto l’immatricolazione, definendo lo stanziamento delle borse e dunque i posti preventivati per lo scorso anno erano, come da noi sostenuto, esigui e inidonei a soddisfare il fabbisogno di medici.  

Scrivono infatti i giudici: “Considerato, peraltro, che è successivamente intervenuto il D.L. 9 marzo 2020, n. 14 (Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19) che, all’art. 1, primo comma, lett. a), stabilisce che si proceda “al reclutamento delle professioni sanitarie, come individuate dall’articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive modificazioni, nonché di medici specializzandi, iscritti all’ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 2020, in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l’attività lavorativa svolta”; (…) Considerato peraltro che, in ogni caso, i limiti del contingente stabilito dal Ministero, anche senza calcolare il numero delle borse vacanti, inutilizzate e/o “bruciate”, dovrà inevitabilmente essere rimodulato per effetto dell’art.1, primo comma, lett. a) del D.L. 09/03/2020, n. 14 cit. e dei provvedimenti conseguenti…”

I giudici amministrativi hanno dunque accolto i ricorsi considerando “in definitiva che si è evidentemente in presenza di un caso di estrema gravità ed urgenza”. Pertanto, tutti coloro che hanno ottenuto un punteggio elevato possono proporre ricorso per accedere alle Scuole di specializzazione.

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22/04/2024

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