La pretesa incompatibilità imposta ai corsisti di Medicina generale del contingente del Decreto Calabria circa lo svolgimento della libera professione o incarichi convenzionali è assolutamente illegittima. Anche i giudici del Tar Lazio hanno accolto i ricorsi presentati, ammettendo i ricorrenti al corso di Medicina generale per il triennio 2021/24, confermando che l’esercizio di attività libero professionale è “compatibile in concreto con gli obblighi formativi”.
Già lo scorso anno, il Giudice amministrativo aveva accolto i ricorsi sul punto, confermando che i corsisti MMG (Decreto Calabria) possono svolgere la libera professione durante il corso di formazione in Medicina generale. E infatti i corsisti del contingente riservato seguono il corso in assenza di una borsa di studio.
La giurisprudenza è dunque concorde nell’ammettere tale possibilità, ovvero la compatibilità tra libera professione e corso di formazione in MMG.
Pertanto, chiunque abbia avuto accesso al corso MMG tramite il DL Calabria può proporre ricorso e frequentare il triennio MMG 2021/2024 senza incompatibilità, svolgendo anche attività libero professionale o partecipando a bandi per incarichi convenzionali. C’è tempo fino al 1 maggio!
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26/04/2022